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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24493/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza di appello che aveva riformato l'assoluzione del GUP condannando il ricorrente per omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali (artt. 30-31, L. 646/1982) e per truffa (art. 640 c.p.), nonché per avere riconosciuto la recidiva e determinato la pena e la confisca di euro 178.000. Il ricorrente denunciava vizio di motivazione (mancata "motivazione rafforzata" in caso di riforma di un'assoluzione), erronea applicazione dell'obbligo di comunicazione a variazioni derivanti da fonti lecite, l'insussistenza della truffa, l'erroneo riconoscimento della recidiva nonostante la riabilitazione e vizi nella dosimetria della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso: ha ritenuto corretta la motivazione dell'appello sul piano formale (escluso il vizio di motivazione rafforzata), ma ha annullato senza rinvio la condanna per truffa perché il fatto non sussiste (la condotta non integrava il reato di truffa nei termini giuridici richiesti). Quanto al reato di omessa comunicazione (art. 30-31 L. 646/1982), la Cassazione ha escluso la recidiva alla luce della riabilitazione concessa con ordinanza del 1/12/2012 e ha poi dichiarato il reato estinto per prescrizione (termine maturato il 14/07/2020), con conseguente annullamento anche della confisca disposta dall'appello. Pertanto le pronunce impugnate sono annullate senza rinvio nei punti indicati.

Norme richiamate

  • Legge 13 settembre 1982, n. 646, art. 30

    soglia di riferimento pari a Euro 10.329,14 e l'obbligo di comunicare "tutte le variazioni" nell'entità e nella composizione del patrimonio

    La Corte interpreta l'art. 30 come comprensivo di tutte le variazioni patrimoniali, sia quantitative sia qualitative, superiori alla soglia, senza filtro preliminare sulla natura lecita o illecita delle fonti

  • Legge 13 settembre 1982, n. 646, art. 31

    Norma sanzionatoria dell'omessa comunicazione; applicata in combinato con l'art. 30 per punire la mancata informazione al nucleo di polizia tributaria

  • Codice penale, art. 640 (truffa)

    La Corte richiama il principio per cui non integra il reato di truffa l'induzione in errore di un giudice o pubblico ufficiale in procedimenti pubblicistici quando manchi l'elemento dell'atto di disposizione patrimoniale; perciò la qualificazione come truffa è stata esclusa

  • Codice penale, art. 99, comma 4

    Riferito alla recidiva: la Corte segnala che la riabilitazione estingue gli effetti penali delle precedenti condanne e pertanto impedisce l'applicazione della recidiva salvo revoca formale della riabilitazione

  • Codice penale, artt. 157, 160, 161

    Norme sulla prescrizione: la Cassazione ha ricalcolato i termini e stabilito che il delitto di omessa comunicazione era prescritto il 14/07/2020

  • Codice di procedura penale, artt. 533 e 603

    Richiamati in relazione a profili processuali e alla correttezza della motivazione in appello e in cassazione

  • Codice di procedura penale, art. 578-bis

    Richiamato in ordine alla confisca e agli effetti della declaratoria di estinzione del reato sulla confisca; la Corte evidenzia limiti di applicazione retroattiva per talune disposizioni

  • Costituzione, art. 111, comma 2 / Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 6, par. 3, lett. d)

    Richiamati in funzione di garanzie processuali invocate dal ricorrente (esame delle prove, diritto alla motivazione e diritto alla difesa)

Massime di principio

  • L'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 30 L. 646/1982 copre "tutte le variazioni" della consistenza e composizione patrimoniale che superino la soglia prevista (Euro 10.329,14), indipendentemente dalla presunta liceità della fonte: il giudice non deve operare un filtro valutativo preordinato alla natura delle somme
  • In appello che riforma una pronuncia assolutoria è necessaria una "motivazione rafforzata": la Corte di merito deve esplicitare i passaggi logici e confutare gli argomenti della sentenza di primo grado per giustificare il ribaltamento
  • Non sempre la condotta dolosa consistente nella reticenza o omissione in atti processuali o amministrativi integra la truffa: manca il reato quando non è presente l'elemento dell'atto di disposizione patrimoniale tipico del reato di truffa
  • La riabilitazione giudiziale estingue gli effetti penali delle precedenti condanne e impedisce l'utilizzo delle stesse come titolo per la recidiva, salvo che la riabilitazione non sia stata formalmente revocata
  • La prescrizione va calcolata con attenzione al dies a quo (evento modificativo o data della comunicazione omessa) e può estinguere il reato anche dopo condanna di merito; la declaratoria di prescrizione ha effetti anche sulla confisca disposta, salvo casi di speciale disciplina normativa
  • Le misure ablative come la confisca per equivalente hanno profili sia di natura ripristinatoria sia sanzionatoria: la loro applicabilità in presenza di estinzione del reato per prescrizione o di fatti anteriori a specifiche norme nuove richiede verifica puntuale della fonte legislativa e della possibilità di applicazione retroattiva

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