Sentenza n. 421/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento - della Deliberazione del Direttore Generale N. 417 del 24/03/2022 dell'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli avente ad oggetto “Presidio “La Quercia” – viale della Consolata n. 44 – Borgo d'Ale: determinazioni in merito”, nella parte in cui ha disposto e comunicato la revoca dell'autorizzazione al funzionamento con relativo accreditamento istituzionale di n. 20 posti letto del Nucleo Alzheimer (NAT) di cui 5 posti letto di sollievo, in ragione dell'art. 27 comma 9-bis, L.R. 1/2004 e s.m.i. secondo cui “Il mancato svolgimento dell'attività per più di sessanta giorni continuativi determina la decadenza dell'autorizzazione, salvo che la sospensione dell'attività sia comunicata e accordata dalla commissione di vigilanza per casi di comprovata necessità”; - nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o conseguente, anche non cognito se e per quanto occorrer possa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione dell’Azienda Sanitaria Locale di Vercelli recante la revoca dell’autorizzazione al funzionamento e dell’accreditamento istituzionale di 20 posti letto di un Nucleo Alzheimer
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la deliberazione con cui l’Azienda Sanitaria Locale di Vercelli aveva disposto la revoca dell’autorizzazione al funzionamento e del relativo accreditamento istituzionale per 20 posti letto, inclusi 5 posti letto di sollievo, a causa del mancato svolgimento dell’attività per oltre sessanta giorni continuativi. La ricorrente ha successivamente dichiarato di rinunciare al ricorso, senza osservare le formalità previste dall’art. 84, comma 1, c.p.a. Il giudice ha pertanto desunto dalla dichiarazione la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito. Ai fini della soccombenza virtuale, il TAR ha comunque rilevato che il ricorso sarebbe stato respinto: l’atto, indipendentemente dalla qualificazione formale come revoca, doveva essere sostanzialmente qualificato come decadenza ai sensi dell’art. 27, comma 9-bis, della legge regionale Piemonte n. 1/2004; inoltre, l’autorizzazione sanitaria costituisce il presupposto logico-giuridico dell’accreditamento istituzionale, con conseguente incidenza dell’atto decadenziale anche sull’accreditamento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, desunta dalla dichiarazione di rinuncia non formalizzata ai sensi dell’art. 84, comma 1, c.p.a. Le spese sono state regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale e poste a carico della ricorrente, poiché il ricorso non avrebbe potuto essere accolto. Il giudice ha qualificato sostanzialmente il provvedimento come decadenza, anziché revoca, in quanto fondato sul mancato svolgimento dell’attività per oltre sessanta giorni continuativi, fattispecie cui la legge regionale ricollega direttamente la decadenza dell’autorizzazione. Ha inoltre affermato che l’autorizzazione ex art. 8-ter d.lgs. 502/1992 è presupposto logico-giuridico dell’accreditamento istituzionale ex art. 8-quater del medesimo decreto legislativo; sussiste quindi un nesso di presupposizione provvedimentale tale per cui l’atto decadenziale sull’autorizzazione produce effetti anche sull’accreditamento. La ricorrente è stata condannata a rifondere all’ASL € 1.500,00, oltre accessori di legge se dovuti; nulla sulle spese nei confronti della Regione Piemonte.
Norme richiamate
art. 84, comma 1, c.p.a.
La rinuncia al ricorso deve rispettare le formalità previste dalla norma; in mancanza, la dichiarazione può comunque essere valutata quale indice della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
art. 27, comma 9-bis, legge regionale Piemonte n. 1/2004
Il mancato svolgimento dell'attività per più di sessanta giorni continuativi determina la decadenza dell'autorizzazione, salvo che la sospensione dell'attività sia comunicata e accordata dalla commissione di vigilanza per casi di comprovata necessità.
Il mancato svolgimento dell’attività per oltre sessanta giorni continuativi determina la decadenza dell’autorizzazione, salvo la sospensione previamente comunicata e autorizzata nei casi previsti.
art. 8-ter d.lgs. 502/1992
L’autorizzazione al funzionamento della struttura sanitaria costituisce il presupposto dell’accreditamento istituzionale.
art. 8-quater d.lgs. 502/1992
L'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate…
L’accreditamento istituzionale può essere rilasciato soltanto a strutture previamente autorizzate; la perdita dell’autorizzazione incide quindi sul titolo di accreditamento per nesso di presupposizione provvedimentale.
Massime di principio
- La dichiarazione di rinuncia al ricorso priva delle formalità prescritte dall’art. 84, comma 1, c.p.a. non determina automaticamente l’estinzione del giudizio, ma può essere valutata dal giudice come manifestazione della sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente improcedibilità del ricorso.
- Quando un provvedimento è adottato per il mancato svolgimento dell’attività oltre il termine previsto dalla legge quale causa decadenziale, la sua qualificazione sostanziale è quella di decadenza, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dall’amministrazione.
- L’autorizzazione sanitaria al funzionamento costituisce il presupposto logico-giuridico dell’accreditamento istituzionale; pertanto, l’atto decadenziale che incide sull’autorizzazione produce conseguenze anche sull’accreditamento, in virtù del nesso di presupposizione tra i due titoli.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale sarebbe stato l’esito del giudizio se fosse stato deciso nel merito.
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