Sentenza n. 15/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'accertamento e la declaratoria (i) dell'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ai fini del rilascio del parere tecnico istruttorio e dello schema di provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale in relazione all'istanza per il rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale presentata, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/2006, dalla ricorrente in data 17 ottobre 2023 [ID_VIP: 10464] e (ii) dell'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sia per omesso esercizio del potere sostitutivo ex art. 25 comma 2-quater del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. sia per omessa conclusione del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale avviato dalla Società con la richiamata istanza del 17 ottobre 2023 [ID 10464]; e per la declaratoria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 e 117 del D. Lgs. n. 104/2010 e dell'art. 2 della L. 241/1990 e s.m.i. : (i) dell'obbligo della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di esprimersi e di predisporre lo schema di provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e/o (ii) dell'obbligo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di concludere il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale anche previo esercizio del potere sostitutivo ex art. 25 comma 2- quater del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., nel termine di trenta giorni ovvero nel termine che risulterà più opportuno a codesto TAR adito, con l'avvertimento che, in difetto, sarà nominato un Commissario ad acta; nonché per la nomina di un Commissario ad acta che provveda in luogo e a spese delle Amministrazioni resistenti nel caso di perdurante inerzia della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e/o del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica oltre il termine fissato da codesto TAR adito; e per la condanna del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica al pagamento dell'indennizzo di cui all'art. 25, comma 2-ter del D. Lgs. 152/2006.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla conclusione del procedimento di VIA relativo a un impianto solare da 24,195 MWp e alle opere di connessione alla rete
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha presentato, il 17 ottobre 2023, un'istanza di VIA ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 152/2006 per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia da fonte solare nel Comune di Isili. Poiché la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC non aveva predisposto lo schema di provvedimento e il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica non aveva concluso il procedimento, la società ha agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. e dell'art. 2 l. 241/1990. Ha dedotto la violazione dei termini perentori previsti dall'art. 25 del d.lgs. 152/2006, essendo decorso sia il termine di trenta giorni dalla conclusione della consultazione del pubblico sia quello massimo di centotrenta giorni dalla pubblicazione della documentazione, senza l'adozione degli atti conclusivi. Ha inoltre chiesto l'attivazione del potere sostitutivo, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e il rimborso del cinquanta per cento dei diritti di istruttoria, pari a euro 4.216,55. Le amministrazioni hanno sostenuto, secondo quanto richiamato in sentenza, che il criterio legislativo di priorità per gli impianti di maggiore potenza e l'elevato numero di procedimenti pendenti potessero giustificare il ritardo. Nel procedimento risultava inoltre acquisito un parere negativo del Ministero della Cultura.
La decisione
Il ricorso è stato integralmente accolto. Il TAR ha dichiarato illegittimo il silenzio serbato dal Ministero dell'Ambiente sulla richiesta di VIA e ha ordinato alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di predisporre, senza vincolo di contenuto, lo schema di provvedimento entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Ha ordinato al Direttore generale competente del Ministero di adottare il provvedimento conclusivo entro i successivi sessanta giorni dalla ricezione dello schema e ha imposto al Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile, quale titolare del potere sostitutivo, di provvedere entro ulteriori novanta giorni in caso di persistente inerzia. Il Collegio ha ritenuto perentori tutti i termini del procedimento di VIA previsti dall'art. 25 del d.lgs. 152/2006. Né il criterio di priorità fondato sulla potenza degli impianti, in assenza di una disciplina generale attuativa, né l'elevato numero di istanze pendenti possono legittimare la sospensione o lo sforamento dei termini, poiché l'Amministrazione deve adottare adeguate misure organizzative senza trasferire le proprie difficoltà sul privato. Il parere negativo del Ministero della Cultura non conclude il procedimento e non esonera il Ministero dell'Ambiente dall'adottare una pronuncia espressa. Il TAR ha inoltre condannato il Ministero al rimborso di euro 4.216,55, previa verifica dell'effettivo versamento degli oneri istruttori, ritenendo tale rimborso conseguenza diretta e automatica del superamento del termine perentorio previsto dall'art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. 152/2006. Le spese di lite sono state compensate per la parziale novità della questione e il peculiare contesto amministrativo.
Norme richiamate
art. 23 d.lgs. 152/2006
Disciplina la presentazione dell'istanza per il rilascio del provvedimento di VIA.
art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la Commissione [...] si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione [...] e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione [...] predisponendo lo schema di provvedimento di VIA.
Stabilisce i termini perentori per l'espressione della Commissione e la predisposizione dello schema di VIA, nonché il successivo termine per l'adozione del provvedimento ministeriale.
art. 25, comma 2-ter, d.lgs. 152/2006
Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento [...] non siano rispettati è rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria [...]
Prevede uno speciale indennizzo da ritardo, consistente nel rimborso del cinquanta per cento dei diritti di istruttoria, riconosciuto al ricorrere del mancato rispetto dei termini procedimentali.
art. 25, comma 2-quater, d.lgs. 152/2006
Individua il potere sostitutivo del Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile, da esercitare in caso di ulteriore inerzia degli organi ordinariamente competenti.
art. 25, comma 7, d.lgs. 152/2006
Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Qualifica come perentori tutti i termini del procedimento di VIA; il loro superamento rende illegittima l'inerzia amministrativa.
artt. 31 e 117 c.p.a.
Costituiscono il fondamento dell'azione avverso il silenzio e consentono al giudice di ordinare all'Amministrazione di provvedere entro un termine.
art. 2 l. 241/1990
Impone all'Amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso.
art. 2-bis, comma 1-bis, l. 241/1990
È richiamato quale disciplina generale dell'indennizzo per ritardo, cui si riconduce il rimborso speciale previsto dall'art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. 152/2006.
art. 33 d.lgs. 152/2006
Individua i diritti di istruttoria rispetto ai quali l'art. 25, comma 2-ter, prevede il rimborso del cinquanta per cento.
Massime di principio
- I termini previsti dall'art. 25 del d.lgs. 152/2006 per il procedimento di VIA, comprese le fasi prodromiche e la predisposizione dello schema di provvedimento, hanno natura perentoria; il loro inutile decorso determina l'illegittimità del silenzio dell'Amministrazione e non fa venir meno l'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
- Il criterio legislativo di priorità nella trattazione dei progetti energetici di maggiore potenza, in assenza di una disciplina generale che ne definisca soglia ed effetti, non consente di sospendere o disapplicare a tempo indeterminato i termini perentori dei procedimenti relativi a impianti di potenza inferiore.
- L'elevato numero di istanze e le difficoltà organizzative dell'Amministrazione non giustificano il superamento dei termini perentori del procedimento di VIA; spetta all'Amministrazione adottare le misure organizzative necessarie, senza trasferire tali difficoltà sul proponente.
- La mancata espressione di pareri nei termini o l'espressione di pareri negativi da parte delle autorità coinvolte non esonera l'autorità competente dall'obbligo di adottare una pronuncia espressa sulla VIA.
- Il superamento dei termini perentori di cui all'art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. 152/2006 determina il diritto del proponente al rimborso del cinquanta per cento dei diritti di istruttoria previsto dal comma 2-ter, previa verifica dell'effettivo versamento.
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