Cassazione Penale, Sentenza n. 12609/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza di appello denunciando, con unico motivo in cassazione, la violazione di legge e la carenza/mancata motivazione in relazione ai motivi di appello nn. 1 e 5: (1) contestazione della qualificazione di "amministratore di fatto" attribuitale relativamente alle società del gruppo Lazzotti (la ricorrente dichiarava di aver rivestito formalmente la carica di amministratore solo per Socemaplast srl per cinque giorni e che le sue attività erano di mera natura impiegatizia/bancaria, non apicale); (5) richiesta, in subordine, del riconoscimento dell'attenuante per contributo di minima importanza nel concorso di persone (art. 114 c.p.), sostenendo che le attività gestionali e decisionali erano imputabili solo a Lazzotti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che la Corte di appello, pur avendo esaminato e motivato su alcuni motivi comuni all'altro imputato, ha omesso di trattare e motivare specificamente i motivi autonomi n. 1 e 5 posti dalla Farnocchia (qualifica di amministratore di fatto e attenuante del contributo minimale). Tale omissione costituisce nullità per difetto di motivazione. Di conseguenza la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 74/2000
artt. 2 (capi da 1 a 12) e 10 (capo 14)
Le disposizioni del D.Lgs. n. 74/2000 sono state richiamate come norme cui si riferivano le imputazioni di reato (reati fiscali) contestate agli imputati; la condanna di primo grado era fondata su questi articoli
art. 114 cod. pen.
Richiamata dalla ricorrente quale norma che disciplina l'attenuante per il contributo di minima importanza nel concorso di persone; la ricorrente ne domanda l'applicazione in subordine sostenendo un ruolo marginale
Massime di principio
- La Corte d'appello è tenuta a motivare espressamente su tutti i motivi di impugnazione autonomamente proposti da ciascun appellante: l'omessa trattazione di motivi specifici determina nullità per difetto di motivazione e legittima l'annullamento con rinvio.
- Quando la qualificazione di "amministratore di fatto" è dedotta come elemento centrale dell'accusa, il giudice di merito deve valutare il quadro probatorio in concreto (ruolo effettivo, poteri decisionali, durata e contenuto delle attività svolte) e non limitarsi a rilievi generici o a motivazioni riferite ad altri motivi d'appello.
- L'istanza di riconoscimento dell'attenuante per contributo di minima importanza richiede una motivazione specifica: il giudice deve valutare il grado di partecipazione e responsabilità individuale rispetto al disegno criminoso e motivare il diniego o l'accoglimento.
- Se più motivi d'appello sono sovrapponibili tra coimputati, la Corte può motivare con riferimento comune, ma non può omettere di esaminare i motivi autonomi presentati individualmente da un imputato.
- In casi analoghi, il difensore dovrebbe sollecitare in appello una trattazione puntuale delle questioni individuali e, laddove la motivazione sia carente, prevedere tempestivo ricorso per cassazione basato sul vizio di motivazione
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