Cassazione Civile, Ordinanza n. 33950/2024 del 22/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda risarcitoria proposta da due soggetti, tornati in bonis dopo la chiusura di una procedura fallimentare, che assumevano di essere stati pregiudicati da irregolarità nella gestione del residuo attivo depositato presso un conto bancario aperto per la procedura. Secondo la prospettazione attorea, il curatore fallimentare, in concorso con funzionari della banca e con un ulteriore soggetto coinvolto in vicende penali, avrebbe consentito o realizzato prelievi e movimentazioni indebite, con falsi rendiconti e dispersione di somme spettanti ai falliti tornati in bonis. Dopo una prima fase di merito e un precedente intervento della Cassazione, la Corte d'appello, in sede di rinvio, ha rigettato la domanda ritenendo: a) formato il giudicato interno sulla qualificazione extracontrattuale dell'azione nei confronti della banca; b) insussistente, in base agli atti e agli accertamenti richiamati, un concorso nei reati più gravi ipotizzati; c) comunque maturata la prescrizione, poiché i fatti avrebbero integrato al più un'appropriazione indebita soggetta al termine quinquennale. Il ricorso principale ha censurato tale decisione sostenendo, in sintesi, che non si fosse formato giudicato sulla natura contrattuale della pretesa verso la banca, che l'appello della banca non consentisse di rimettere in discussione gli accertamenti fatti dal primo giudice sulla partecipazione ai reati e che la prescrizione non fosse maturata perché la conoscenza del danno e dei suoi autori sarebbe emersa solo molti anni dopo la chiusura del fallimento, anche a seguito di richieste documentali e di un successivo accesso agli atti. Il ricorso incidentale, di contenuto identico, ha riproposto le medesime censure.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondato il motivo sul presunto mancato giudicato interno, osservando che la qualificazione della domanda nei confronti della banca come responsabilità extracontrattuale, affermata dal Tribunale, non era stata impugnata con appello incidentale condizionato e quindi era passata in giudicato. Ha inoltre respinto la censura sul perimetro devolutivo dell'appello, affermando che l'appello della banca, investendo la questione della prescrizione, implicava anche la verifica del presupposto stesso dell'esistenza del diritto azionato, con conseguente insussistenza di un giudicato sul punto. Infine, ha escluso la decisività della doglianza sulla decorrenza della prescrizione, richiamando il principio per cui, ai fini dell'art. 2935 c.c., rileva la conoscibilità del danno secondo ordinaria diligenza e non l'ignoranza soggettiva o il mero ritardo nell'accertamento dei fatti. La Corte ha quindi confermato il rigetto della domanda e ha posto le spese di legittimità a carico delle ricorrenti, con compensazione delle spese tra le due ricorrenti e condanna di entrambe in favore della banca, oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
È richiamato per la dedotta ultrapetizione; la Corte osserva che la questione della qualificazione dell'azione non comportava una pronuncia ultra petita nel precedente giudizio di legittimità, ma nel caso concreto il giudicato interno sulla natura extracontrattuale si era formato per mancata impugnazione specifica.
art. 182 c.p.c.
È menzionato nel pregresso giudizio di cassazione, in relazione alla necessità di concedere un termine per la regolarizzazione della costituzione della banca.
art. 163 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso insieme ad altre norme processuali a sostegno della pretesa natura contrattuale della domanda.
art. 342 c.p.c.
Richiamato per censurare la portata dell'appello e il giudicato interno.
art. 346 c.p.c.
Richiamato per sostenere la riproposizione in appello della domanda contrattuale.
art. 392 c.p.c.
Richiamato nel motivo relativo al giudizio di rinvio e alla riproposizione delle questioni.
art. 394 c.p.c.
Richiamato per i limiti del giudizio di rinvio e dell'effetto devolutivo.
art. 383 c.p.c.
Richiamato nel motivo relativo al rinvio dopo cassazione.
art. 384 c.p.c.
Richiamato nel motivo relativo ai poteri del giudice di rinvio.
art. 1173 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la riconducibilità della pretesa ad un contatto sociale qualificato e quindi ad una responsabilità contrattuale o assimilata.
art. 2909 c.c.
Richiamato in relazione all'autorità del giudicato interno sulla qualificazione dell'azione.
art. 2946 c.c.
Richiamato per sostenere l'applicazione del termine ordinario decennale di prescrizione in ipotesi di responsabilità contrattuale.
art. 2947 c.c.
Richiamato in relazione al termine quinquennale di prescrizione proprio della responsabilità aquiliana; la Corte applica tale termine in coerenza con la qualificazione extracontrattuale ormai coperta da giudicato.
art. 2947, comma 1, c.c.
Richiamato nel terzo motivo per contestare la decorrenza della prescrizione e il suo termine quinquennale.
art. 2947, comma 3, c.c.
Richiamato per l'ipotesi di danno derivante da reato e per sostenere un termine prescrizionale collegato alla fattispecie penale.
art. 2935 c.c.
La Corte ribadisce che la prescrizione decorre quando il diritto può essere fatto valere, e che l'impedimento rilevante è solo quello giuridico, non gli ostacoli di mero fatto o l'ignoranza soggettiva del danno.
art. 2943 c.c.
Richiamato nel terzo motivo con riguardo all'eventuale interruzione della prescrizione mediante costituzione in mora.
art. 158 c.p.
Richiamato nel ragionamento sul dies a quo in relazione alla prescrizione del reato.
art. 314 c.p.
Richiamato nella discussione sui reati ipotizzabili, in particolare il peculato.
art. 357 c.p.
Richiamato nella discussione sulla qualifica soggettiva dei dipendenti e sull'eventuale reato contro la pubblica amministrazione.
art. 416 c.p.
Richiamato per l'ipotesi di associazione per delinquere, poi esclusa per difetto di allegazione e di struttura stabile del sodalizio.
art. 117 c.p.
Richiamato nel motivo senza emergere una specifica interpretazione autonoma nel dispositivo argomentativo della Corte.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per il raddoppio del contributo unificato a carico delle ricorrenti soccombenti.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Se la qualificazione giuridica della domanda decisa dal primo giudice non viene specificamente impugnata, essa si consolida in giudicato interno e non può essere rimessa in discussione in sede successiva, neppure mediante argomentazioni svolte incidentalmente in altri atti difensivi.
- Quando l'appello investe la prescrizione non solo sul piano del dies a quo ma anche sul presupposto stesso dell'esistenza del diritto azionato, il giudicato interno sulla spettanza del diritto non si forma automaticamente solo perché il primo giudice abbia riconosciuto astrattamente la pretesa.
- Ai fini dell'art. 2935 c.c., la prescrizione decorre dal momento in cui il danneggiato può far valere il diritto con ordinaria diligenza, non dal momento in cui soggettivamente acquisisce piena certezza o prova completa del fatto lesivo; non rilevano, di regola, l'ignoranza del fatto generatore o il mero ritardo nell'accertamento.
- La deduzione di un danno derivante da condotte penalmente rilevanti richiede che il ricorrente alleghi e dimostri in modo specifico gli elementi costitutivi del reato invocato, non essendo sufficiente un riferimento generico a procedimenti penali o a ipotesi criminose non supportate da un adeguato compendio fattuale.
- Nel giudizio di rinvio, la portata devolutiva dell'appello e i limiti del giudicato vanno verificati con attenzione, distinguendo tra questioni effettivamente coperte da giudicato e questioni che restano aperte perché implicate dalla stessa censura di prescrizione o dalla mancata impugnazione specifica.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33861/2024 del 22/12/2024
- ordinanza_civile · 22 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33862/2024 del 22/12/2024
- ordinanza_civile · 22 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33864/2024 del 22/12/2024
- ordinanza_civile · 22 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33865/2024 del 22/12/2024
- ordinanza_civile · 22 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33866/2024 del 22/12/2024
- ordinanza_civile · 22 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33867/2024 del 22/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →