Cassazione Penale, Sentenza n. 09794/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava l'espulsione dal territorio dello Stato disposta in sede di condanna per reati di associazione di tipo mafioso, lesioni, violazione di domicilio, danneggiamento, rapina, estorsione tentata, reati in materia di armi e traffico di stupefacenti. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione: contesta che il giudizio di pericolosità sociale si sia fondato sulla sola gravità dei reati senza valutare l'attualità e concretezza del rischio di recidiva; sostiene che i reati risalgono al 2015, che erroneamente sarebbe stato ritenuto privo di stabile domicilio, che il Tribunale ha acriticamente recepito la valutazione della DDA circa il suo perdurante inserimento nella criminalità organizzata nigeriana, che siano stati trascurati gli esiti positivi del percorso rieducativo e la revisione critica personale, che l'irregolarità del permesso di soggiorno non può da sola determinare l'espulsione, che è stata ignorata una memoria difensiva documentante attività lavorativa stabile e che l'ordinanza è stata adottata senza attendere l'esito del procedimento amministrativo di riesame della domanda di protezione internazionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale di sorveglianza, che ha motivato in maniera congrua e sufficiente la persistenza della pericolosità sociale sulla base dei parametri dell'art. 133 c.p.: contatti mantenuti con ambienti di criminalità organizzata, insufficiente radicamento in Italia, risultati non soddisfacenti del trattamento penitenziario e mancanza di riferimenti esterni idonei a contenere il rischio di recidiva. La Corte ha precisato che la gravità dei reati rileva ma va integrata da una valutazione prospettica e che l'espulsione può essere disposta anche in assenza di permesso di soggiorno, salvo i divieti di cui all'art. 19 T.U. immigrazione. Ha poi escluso che la pendenza di un procedimento amministrativo per protezione internazionale sia di per sé ostativa all'esecuzione dell'espulsione e ha ritenuto che la mancata produzione o argomentazione delle prove relative a tale richiesta impedisca il sindacato in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi dichiarato infondato e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 133 cod. pen.
Parametro direttivo per valutare la pericolosità sociale: va considerata la gravità dei reati commessi e la capacità a delinquere, anche guardando a fatti successivi e al comportamento durante e dopo l'esecuzione della pena; elemento centrale per la prognosi di rischio di recidiva
art. 235 cod. pen.
Disciplina della misura di sicurezza dell'espulsione: anche questa misura richiede un giudizio di attualità della pericolosità sociale, valutata secondo i parametri dell'art. 133 c.p.
art. 19 T.U. immigrazione
Prevede divieti all'espulsione con portata generale per ragioni umanitarie, di tutela della persona e dei legami familiari; tali divieti possono impedire l'espulsione giudiziale quando ricorrano i presupposti
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale per il riassunto del motivo unico nei ricorsi per cassazione (richiamata per la formulazione del motivo)
art. 616 cod. proc. pen.
Disciplina la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per porre le spese a carico del ricorrente
art. 8 CEDU
Principio sul rispetto della vita privata e familiare: la Corte ha ritenuto che non emergessero relazioni familiari o personali tali da impedire l'espulsione nel caso concreto
Massime di principio
- La misura di sicurezza dell'espulsione richiede un giudizio di pericolosità sociale attuale e prospettica: la gravità dei reati è rilevante ma non sufficiente se non accompagnata da elementi prognostici sul rischio di reiterazione
- Il giudice valuta la pericolosità con i parametri dell'art. 133 c.p.: reati commessi, capacità a delinquere, comportamento successivo e durante la pena, e ogni altro elemento di valenza prognostica
- L'assenza di permesso di soggiorno non impedisce di per sé l'adozione dell'espulsione come misura di sicurezza, salvo che non operino i divieti previsti dall'art. 19 del Testo Unico sull'immigrazione
- La pendenza di un procedimento amministrativo per protezione internazionale non blocca automaticamente l'espulsione: il ricorrente deve allegare e dimostrare i presupposti che potrebbero ostare all'espulsione e farli valutare in sede di merito
- In sede di legittimità la Corte non rifa la valutazione di merito né valuta criticamente elementi di fatto non dedotti o documentati nel processo di merito; le censure devono mostrare vizi di diritto o di motivazione
- La memoria difensiva o la produzione documentale non considerata può solo incidere sulla congruità della motivazione: in Cassazione non è normalmente idonea a determinare l'annullamento se non si dimostra che ha inciso sul vizio logico-giuridico della decisione
- Per opporre efficacemente questioni connesse ai legami familiari, alla stabilità lavorativa o al percorso rieducativo occorre fornire prove specifiche e puntuali in sede di merito, così che il giudice possa compiere la valutazione incidentale richiesta
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