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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9402/2025 del 06/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di furto in abitazione. Il primo motivo sosteneva vizi di motivazione e errata applicazione della legge penale (art. 311 c.p.p.), sostenendo che la condotta rientrerebbe nella fattispecie della truffa poiché il trasferimento del possesso sarebbe avvenuto con il consenso della parte offesa. Il secondo motivo contestava la valutazione sulle esigenze cautelari (artt. 274 e 311 c.p.p.), ritenendo infondate la concretezza e l'attualità del pericolo di reiterazione e criticando l'affermazione del Tribunale secondo cui l'indagato "potrebbe commettere il reato con internet".

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perche costituito da censure generiche e perche mirava a sindacare fatti e valutazioni probatorie (materia non rivedibile in cassazione), oltre a risultare inedito rispetto alle questioni effettivamente sollevate in sede di appello. Il secondo motivo è stato giudicato anch'esso inammissibile perché generico e assertivo; la Corte ha però ritenuto la motivazione del Tribunale adeguata: gravità del reato, precedenti recenti che indicano personalità spregiudicata e la circostanza che l'indagato ha commesso il fatto usando strumenti di comunicazione a distanza, sicché gli arresti domiciliari non avrebbero scongiurato il rischio di reiterazione tramite dispositivi elettronici. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende; la sentenza è stata inviata alla cancelleria per gli adempimenti di legge.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in tema di appello al Tribunale per le decisioni cautelari; nella sentenza è richiamata come riferimento procedurale per l'appello che il Tribunale aveva rigettato.

  • art. 311 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa nel censurare la qualificazione della condotta e la misura cautelare; la Corte ha interpretato le censure come tentativo di riconsiderare fatti e prova, valutazioni riservate al giudice di merito, e le ha ritenute inammissibili.

  • artt. 274 e 311 cod. proc. pen.

    Gli articoli sono stati evocati relativamente alle esigenze cautelari: la Corte ha confermato che il Tribunale ha motivato adeguatamente la sussistenza delle esigenze cautelari (gravità, precedenti, rischio di reiterazione tramite strumenti informatici), giustificando il mantenimento della custodia in carcere.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata come conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso: comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att.

    Richiamato per gli adempimenti amministrativi successivi: la Corte ordina l'inoltro alla cancelleria per le formalità previste dalla normativa di esecuzione.

Massime di principio

  • La Cassazione non è competente a rivedere valutazioni sui fatti, sugli elementi di prova o sullo spessore degli indizi: i motivi che si limitano a contestare tali valutazioni risultano inammissibili.
  • Per impugnare con successo una misura cautelare in Cassazione occorre sollevare questioni di diritto o evidenziare illogicità, contraddizioni o carenze giuridicamente significative nella motivazione del provvedimento, non semplici rilievi di fatto.
  • La gravità del fatto e i precedenti penali, se adeguatamente motivati, legittimano il mantenimento della custodia cautelare; misure meno afflittive possono essere ritenute insufficienti se non neutralizzano concretamente il rischio di reiterazione.
  • L'uso di strumenti di comunicazione a distanza è considerato un elemento che può aumentare il rischio di reiterazione, rendendo gli arresti domiciliari inadeguati se non si garantisce l'impossibilità di accedere a dispositivi informatici o telecomunicazioni.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta normalmente condanna alle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.

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