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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15560/2026 del 29/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Bologna aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Bologna nei confronti di un imputato per guida in stato di ebbrezza, ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. b), 2-bis e 2-sexies cod. strada, in relazione a un fatto accertato il 10 giugno 2022, applicando la pena di tre mesi di arresto ed euro 900 di ammenda. In cassazione la difesa ha proposto un unico motivo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego della sostituzione della pena detentiva con la sanzione pecuniaria sostitutiva. La Corte territoriale aveva negato la sostituzione valorizzando la prognosi negativa sulla meritevolezza del beneficio, in ragione di un precedente specifico molto prossimo nel tempo, consistente in un patteggiamento per rifiuto di sottoporsi all'alcoltest, e della condotta concreta del fatto oggetto di giudizio, ritenuta ostativa e pericolosa, anche per l'iniziale fuga all'alt intimato dalle forze dell'ordine. Il ricorso sosteneva, in sostanza, che tale diniego fosse illegittimo o non adeguatamente motivato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, anche dopo le modifiche del d.lgs. 150/2022, la sostituzione delle pene detentive brevi resta affidata alla valutazione discrezionale del giudice, da compiersi alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p., con particolare riguardo alla gravità del fatto, alle modalità della condotta e alla personalità del condannato desumibile anche dal certificato penale. Ha inoltre ribadito che i fondati motivi che possono giustificare il diniego della sostituzione richiedono un bilanciamento prognostico e una motivazione congrua. Nel caso concreto la Corte di merito aveva svolto una valutazione negativa ampia e coerente sulla prognosi favorevole e sul rischio di recidiva, valorizzando sia il fatto commesso sia il precedente specifico. Conseguentemente, dichiarata l'inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 2, lett. b), 2-bis e 2-sexies cod. strada

    Disposizione incriminatrice posta a base della condanna per guida in stato di ebbrezza; il fatto era stato accertato il 10 giugno 2022.

  • art. 133 c.p.

    Il giudice deve valutare gravità del fatto, modalità della condotta e personalità del condannato ai fini della sostituzione della pena detentiva breve.

  • art. 58, comma 1, l. n. 689 del 1981

    I fondati motivi del diniego della sostituzione esigono un bilanciamento prognostico tra finalità rieducativa ed effettività della pena, con conseguente obbligo di motivazione congrua.

  • art. 53 l. 24 novembre 1981, n. 689

    L'accertamento delle condizioni per applicare una sanzione sostitutiva della pena detentiva breve è un accertamento di fatto non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e conferente.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost., sent. n. 186/2000

    Richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende presuppone che non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, che deve esercitarlo in base ai criteri dell'art. 133 c.p. e con motivazione congrua, senza che la Cassazione possa rivalutare il merito se la motivazione è logica e completa.
  • Il diniego della sostituzione può fondarsi su una prognosi negativa circa la finalità rieducativa e il rischio di recidiva, valorizzando sia la gravità concreta del fatto sia precedenti specifici dell'imputato anche molto prossimi nel tempo.
  • I "fondati motivi" richiesti per negare una sanzione sostitutiva implicano un giudizio di bilanciamento prognostico tra esigenze rieducative ed effettività della pena; se tale giudizio è adeguatamente argomentato, non è censurabile in sede di legittimità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, seguono la condanna alle spese processuali e, in assenza di colpa nella causa di inammissibilità, il versamento alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGuida in stato di ebbrezzaMisure alternative
RamiProcesso penaleReati stradaliEsecuzione penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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