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Sentenza

Sentenza n. 2722/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento a) del Decreto di assegnazione ore di sostegno del 28/07/2025, ricevuto in data 2/10/2025, con il quale la Dirigente Scolastico dell’I.T.T.S. “-OMISSIS-” ha comunicato l’attribuzione all’alunno -OMISSIS- di n. 18 ore di intervento di sostegno scolastico per l’anno scolastico 2025/2026; b) d’ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale; e per l’accertamento, per l’anno scolastico 2025/2026, del diritto del minore ad ottenere dall’Amministrazione Scolastica competente, l’assegnazione di un insegnante di sostegno con copertura totale delle ore di frequenza delle lezioni scolastiche (30 ore settimanali), previa valutazione delle concrete esigenze del minore, da effettuarsi tenendo in debito conto le risultanze della Diagnosi Funzionale; in via cautelare ed urgente, per l’assegnazione, in via provvisoria, di un insegnante di sostegno per il minore disabile con copertura totale delle ore di frequenza delle ore scolastiche (30 ore settimanali);

Giustizia amministrativa202505368

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno scolastico per l'anno scolastico 2025/2026

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al ricorrente (genitore di studente disabile)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'assegnazione di sole 18 ore settimanali di sostegno a fronte di una frequenza scolastica di 30 ore settimanali, chiedendo l'accertamento del diritto del minore alla copertura integrale dell'orario scolastico, previa valutazione delle sue concrete esigenze e della Diagnosi Funzionale. Il minore era stato riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 104/1992, con diagnosi di disturbo dello spettro autistico; la Diagnosi Funzionale aveva evidenziato la necessità di sostegno scolastico specializzato con rapporto in deroga per gravità. In sede cautelare il TAR aveva ordinato il riesame del provvedimento. Successivamente l'amministrazione aveva rideterminato le ore di sostegno, assicurando la copertura integrale dell'orario scolastico, indicata negli atti successivi in 32 o 33 ore settimanali. La ricorrente ha quindi dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse, chiedendo tuttavia la condanna dell'amministrazione alle spese in ragione dell'efficacia causale del ricorso e del provvedimento cautelare sulla nuova assegnazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., poiché l'amministrazione, successivamente alla proposizione del ricorso e alla misura cautelare, aveva assegnato al minore un numero di ore tale da assicurare la copertura integrale dell'orario scolastico, in linea con quanto richiesto. La dichiarazione espressa della ricorrente ha escluso la permanenza dell'interesse alla decisione nel merito. Il Collegio ha tuttavia ravvisato la soccombenza virtuale dell'amministrazione, ritenendo che il ricorso notificato e depositato avesse avuto efficacia causale sulla nuova determinazione amministrativa. Le amministrazioni scolastiche sono state quindi condannate, in solido, al pagamento di 1.000 euro oltre accessori, con attribuzione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, l. 104/1992

    riconoscimento di handicap in situazione di gravità

    Il minore risultava riconosciuto in situazione di gravità, circostanza posta a fondamento della richiesta di sostegno scolastico in deroga.

  • l. 18/1980

    necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita

    La commissione medica dell'INPS aveva riconosciuto al minore l'invalidità con necessità di assistenza continua.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza semplificata, previa audizione delle parti e preavviso della possibile improcedibilità.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È stato utilizzato per sottoporre alle parti la questione della possibile improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    È la base normativa della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.

Massime di principio

  • Quando, dopo la proposizione del ricorso, l'amministrazione modifica il provvedimento impugnato in modo da soddisfare integralmente la pretesa sostanziale dedotta, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, se il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione.
  • La sopravvenuta soddisfazione della pretesa non impedisce la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, quando la proposizione del ricorso abbia avuto efficacia causale sulla riedizione del potere amministrativo favorevole al ricorrente.
  • In materia di sostegno scolastico, la rideterminazione delle ore assegnate successivamente alla proposizione del ricorso e all'adozione di una misura cautelare può integrare una nuova manifestazione provvedimentale dell'amministrazione idonea a far venir meno l'interesse alla decisione sul provvedimento originario.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelare

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