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Sentenza

Sentenza n. 4868/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'ottemperanza - del giudicato formatosi sulla sentenza n. 258/2025 pubbl. il 16/01/2025, emessa dal Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, al termine del procedimento RG n. 15977/2023;

Giustizia amministrativa202600049

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero all'attribuzione della Carta elettronica per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 258/2025 del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato ad assegnarle la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, mediante buoni elettronici del valore di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi. Il Ministero, ritualmente intimato, si è costituito chiedendo il rigetto, senza tuttavia documentare l'avvenuta esecuzione. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato del titolo e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni per compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio, a spese dell'amministrazione inadempiente. Ha inoltre fissato una penalità di mora parametrata all'interesse legale sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e destinata a cessare con l'insediamento del commissario ad acta o con il soddisfacimento del credito, se anteriore. Il compenso eventuale del commissario è stato fissato in € 500,00 a carico del Ministero. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 700,00 oltre accessori, nonché alla rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare il termine per l'adempimento, nominare un commissario ad acta e adottare le ulteriori misure necessarie.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente la fissazione di una penalità di mora quale misura sollecitatoria dell'adempimento; la penalità decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l'insediamento del commissario ad acta o con il soddisfacimento, se anteriore.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce, nel caso concreto, uno dei presupposti per l'azione di ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce il fondamento della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, la cui attribuzione era stata riconosciuta dal titolo giudiziale da eseguire.

  • DPCM 28 novembre 2016

    Disciplina le modalità e le condizioni di utilizzo dei buoni elettronici della Carta, cui l'amministrazione deve attenersi nell'esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato e l'amministrazione, previamente intimata, non abbia provveduto nel termine previsto dalla legge per l'adempimento delle obbligazioni a suo carico.
  • Accertata l'inottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione l'esecuzione puntuale e integrale del dispositivo entro un termine assegnato, indicando gli adempimenti concreti necessari.
  • In caso di ulteriore inerzia, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il potere di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione, anche eventuali modifiche di bilancio, a spese dell'amministrazione inadempiente.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha funzione sollecitatoria e non risarcitoria; decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l'insediamento del commissario ad acta o con l'adempimento, se anteriore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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