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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26098/2026 del 13/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un provvedimento cautelare personale: il giudice per le indagini preliminari aveva applicato la custodia in carcere per la ritenuta sussistenza di gravi indizi in ordine alla detenzione illecita di armi comuni da sparo clandestine e alla ricettazione delle stesse, rinvenute sull'auto condotta dall'indagato e occultate in una custodia per chitarra; il Tribunale del riesame aveva confermato la misura, valorizzando anche la fuga dell'indagato per sottrarsi al controllo di polizia, la pericolosità delle armi, la non credibilità della sua versione difensiva, i precedenti penali specifici e il pericolo di reiterazione. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti, con sei motivi, vizi di violazione di legge e motivazione: apoditticità della motivazione sulle esigenze cautelari; insussistenza della concretezza e attualità del pericolo di recidiva ex art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.; illogicità per avere desunto la pericolosità solo dalla gravità del fatto; erronea valorizzazione della fuga come indice di pericolosità; omessa valutazione di misure meno afflittive (arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, o obbligo di dimora) e della pretesa ammissione di responsabilità; genericità nel richiamo ai precedenti penali.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato, generico e aspecifico. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse motivato in modo logico e approfondito sulla concretezza e attualità del pericolo di recidiva, fondandosi non solo sulla gravità dei reati contestati, ma soprattutto sulle modalità della condotta, sull'occultamento delle armi, sulla fuga per sottrarsi al controllo, sull'atteggiamento oppositivo, sulle capacità dissimulatorie e sui precedenti specifici. Ha inoltre reputato congrua la motivazione sull'inidoneità di misure meno afflittive, ritenendo la custodia in carcere l'unica misura idonea a neutralizzare il rischio di reiterazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, con ordine di trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ex art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.

    concretezza e attualità del pericolo di recidiva

    la valutazione cautelare deve essere prognostica e fondata su una rigorosa analisi complessiva dei comportamenti, delle modalità del fatto, della personalità e del contesto; non occorre individuare specifiche occasioni prossime di reiterazione.

  • art. 591, comma primo, lett. c), c.p.p.

    il ricorso è inammissibile quando non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato e manca la correlazione tra le ragioni della decisione e i motivi di impugnazione.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    in caso di decisione che non comporti la rimessione in libertà, va trasmessa copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario.

  • Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186

    richiamata per giustificare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare sulla pericolosità di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p., il giudice può fondare la prognosi di reiterazione su una valutazione complessiva delle modalità concrete del fatto, della condotta successiva, della personalità e dei precedenti dell'indagato, senza che sia necessaria la prova di una specifica occasione imminente di ricaduta nel reato.
  • La fuga o la condotta elusiva tenuta al momento del controllo può costituire un elemento sintomatico di pericolosità, se inserita in una più ampia trama fattuale che mostri capacità operativa, dimestichezza con l'illecito e non occasionalità della condotta.
  • È legittima la conferma della custodia in carcere quando il giudice del riesame motivi in modo espresso e logico sull'inidoneità delle misure meno afflittive a neutralizzare il concreto rischio di reiterazione, anche in presenza di arresti domiciliari e braccialetto elettronico.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile per aspecificità quando si limita a contestazioni generiche, senza confrontarsi con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata e senza indicare in che modo gli elementi valorizzati dal giudice sarebbero giuridicamente o logicamente erronei.
  • La mera ammissione del fatto, se non accompagnata da elementi oggettivi di resipiscenza o di mutamento delle condizioni che hanno favorito il reato, non è di per sé sufficiente a escludere la pericolosità cautelare.
  • I precedenti penali possono essere valorizzati come indice di pericolosità solo se inseriti in una motivazione complessiva, ma la loro specifica elencazione è irrilevante quando la prognosi cautelare risulti già sorretta da altri elementi autonomamente significativi.

Come è indicizzato

MaterieCustodia cautelareEsigenze cautelariImpugnazioniFalsità in atto pubblicoRicettazione
RamiMisure cautelariProcesso penaleReati contro la fede pubblica
SottomaterieCarcere
IstitutiInutilizzabilità della prova

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