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Sentenza

Sentenza n. 1343/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento, 1. del decreto del Questore della Provincia di Firenze, DIV.ne P.A.S. – Cat. 11/A – n. -OMISSIS-, notificato in pari data, con il quale la Questura ha disposto che “l’efficacia della licenza n. -OMISSIS- – Div. P.A.S. rilasciata dal Questore di Firenze il -OMISSIS- che autorizza a svolgere l’attività di raccolta del gioco tramite l’installazione di apparecchi videoterminali per il gioco lecito (video lottery terminal – VLT) nei locali posti a Figline e Incisa Valdarno (FI) in -OMISSIS-, della quale è titolare -OMISSIS-, è sospesa per la durata di 10 (dieci) giorni per i motivi indicati in narrativa, con la conseguente cessazione di tale attività a decorrere dal giorno successivo alla data di notifica del presente provvedimento”, 2. della proposta di sospensione dell’attività redatta il -OMISSIS- dalla Stazione Carabinieri di Figline Valdarno, richiamata nel Decreto della Questura di Firenze, ma non conosciuta nel suo contenuto; nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente;

Giustizia amministrativa202401288

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Questore di Firenze di sospensione per dieci giorni dell'efficacia della licenza per la raccolta del gioco mediante apparecchi VLT, nonché la proposta di sospensione dei Carabinieri richiamata nel decreto

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il decreto questorile con cui era stata sospesa per dieci giorni l'efficacia della licenza relativa all'attività di raccolta del gioco mediante apparecchi VLT, contestando altresì la proposta di sospensione redatta dalla Stazione dei Carabinieri e non conosciuta nel suo contenuto. Nel corso del giudizio il Ministero dell'Interno si è costituito chiedendo il rigetto. Prima dell'udienza di discussione, i ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione, rilevando che la sospensione era stata integralmente eseguita e che non si erano ripetuti fatti analoghi a quelli posti a fondamento del provvedimento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Il giudice ha ritenuto vincolante l'espressa dichiarazione dei ricorrenti di non avere più interesse alla decisione: nel processo amministrativo, sino alla trattenuta della causa in decisione, la parte dispone dell'azione e può rinunciare alla prosecuzione sostanziale della controversia dichiarando il sopravvenuto difetto di interesse. In tale situazione il giudice non può decidere il merito d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire, ma deve prendere atto della dichiarazione e definire il giudizio in rito. Le spese sono state compensate in ragione della definizione processuale e dell'andamento del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Prevede la declaratoria di improcedibilità quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nell'ambito della disciplina processuale applicata alla definizione del giudizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità delle parti.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità delle parti mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara espressamente, prima che la causa sia trattenuta in decisione, di non avere più interesse alla pronuncia, il giudice amministrativo deve dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza decidere il merito d'ufficio.
  • Nel processo amministrativo vige un principio dispositivo in senso ampio: la parte ricorrente mantiene la disponibilità dell'azione sino alla decisione e il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
  • L'integrale esecuzione di un provvedimento temporaneo impugnato e l'assenza di ulteriori fatti analoghi possono determinare, unitamente alla dichiarazione della parte, il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
  • La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse comporta, in assenza di ragioni contrarie, la compensazione delle spese quando ciò sia giustificato dalla definizione in rito e dall'andamento del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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