Cassazione Penale, Sentenza n. 33610/2024 del 04/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Cappelli impugnava la sentenza di rinvio della Corte militare di appello sostenendo violazione dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941 n. 1383 e vizio di motivazione per travisamento della prova. La difesa contestava che non fosse provato un accordo collusivo finalizzato alla frode alla finanza: secondo la ricostruzione difensiva l'attività dei finanzieri era una truffa nei confronti della persona offesa (Virginia Robes) e non un'intesa volta ad eludere l'erario; a supporto indicava la querela presentata dalla Robes il giorno successivo alle proposte dei militari, il consenso della Robes a far fotocopiare le banconote, intercettazioni del 26/5/2014 che prospettavano la procedura di accertamento con adesione, e il giudicato del procedimento penale ordinario che aveva accertato l'assenza di cooperazione della Robes in vista di un indebito vantaggio fiscale. La censura chiedeva inoltre l'assunzione del teste Robes ai sensi dell'art. 603 c.p.p. per colmare lacune probatorie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati: ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte militare di appello, rilevando carenze e contraddizioni della motivazione del giudice di rinvio. In particolare la Corte ha osservato che non sono stati approfonditi i punti richiesti dalla pronuncia rescindente: se l'accordo collusivo avesse come scopo principale la frode alla finanza o fosse invece volta a raggirare la contribuente; il momento temporale dell'accordo rispetto alla querela; la valutazione delle intercettazioni del 26/5/2014; la compatibilità con il giudicato penale ordinario. Per tali ragioni la sentenza di merito è stata annullata e il processo è rimesso per nuovo esame.
Norme richiamate
Legge 9 dicembre 1941 n. 1383, art. 3
Il militare della Regia guardia di finanza che collude con estranei per frodare la finanza soggiace alle pene stabilite dal Codice penale militare di pace, ferme le sanzioni pecuniarie delle leggi speciali
La norma punisce la collusione quando vi sia un accordo avente per oggetto la frode alla finanza; il reato si consuma con il solo accordo, non è necessario che la frode si realizzi materialmente
Codice penale militare di pace, art. 47 n. 2
Richiamato nella motivazione quale parte del sistema sanzionatorio applicabile al militare riconosciuto colpevole di collusione; usato per individuare le pene applicabili
Codice di procedura penale, art. 603
Norma processuale invocata dalla difesa per richiedere l'assunzione della testimonianza della persona offesa; la Corte ha rilevato che mancava un esame adeguato delle risultanze probatorie e che l'assunzione testimoniale avrebbe potuto colmare lacune
Massime di principio
- Per integrare il reato di collusione ai sensi dell'art. 3 L. 9/12/1941 n. 1383 è necessario un accordo specifico avente ad oggetto la frode alla finanza; non è sufficiente ogni forma di illecito o abuso di potere se priva dell'elemento accordale diretto alla lesione dell'interesse erariale
- Il reato di collusione si perfeziona con il solo accordo: pertanto i giudici devono chiarire se e quando l'accordo è intervenuto rispetto ad atti successivi (es. querela) che potrebbero essere al contempo coesistenti o posteriori
- La valutazione della partecipazione della persona offesa richiede un esame complessivo e coerente delle sue condotte (querela, consenso a fotocopiare le banconote, sottoscrizione di verbali) e non può basarsi su giudizi parcellizzati o su mere congetture
- Le intercettazioni e il giudicato di altri procedimenti (es. procedimento ordinario) sono elementi probatori rilevanti e devono essere esplicitamente considerati dal giudice di merito quando incidono sulla ricostruzione dell'accordo collusivo
- In presenza di lacune probatorie rilevanti il giudice deve valutare l'opportunità di assumere prove testimoniali chieste dalle parti (art. 603 c.p.p.) prima di adottare conclusioni definitive sulla sussistenza dell'accordo collusivo
- I giudizi di rinvio dalla Cassazione vincolano il giudice di merito ad approfondire i punti indicati; la mancata esplicita valutazione di tali punti può costituire motivo di annullamento per carenza o contraddittorietà della motivazione
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