Cassazione Penale, Ordinanza n. 22203/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 7 febbraio 2023. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), c.p.p. in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che il giudice di merito avrebbe motivato in modo non corretto o contraddittorio. Con il secondo motivo ha censurato il rigetto della richiesta difensiva di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ritenendo necessario un ulteriore accertamento sull'individuazione personale dell'imputato. La Corte ha ritenuto il primo motivo generico e manifestamente infondato, richiamando la motivazione della sentenza impugnata; ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato perché l'accertamento richiesto era superfluo, essendo l'identificazione già stata effettuata con certezza dalla persona offesa nell'immediatezza dei fatti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sulla manifesta infondatezza dei motivi di ricorso: il primo, relativo alle circostanze attenuanti generiche, è stato ritenuto generico e già adeguatamente respinto dalla corte territoriale; il secondo, relativo alla rinnovazione dell'istruttoria, è stato reputato superfluo perché l'identificazione dell'imputato era già stata compiuta con certezza dalla persona offesa.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Indica i motivi di ricorso per violazione di legge e vizi della motivazione, ma nel caso concreto i motivi sono stati reputati generici o manifestamente infondati.
art. 24 c.p.p.
non citato nel testo
art. 6 c.p.p.
non citato nel testo
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando la motivazione del giudice di merito sia puntuale, coerente e giuridicamente corretta, mentre il ricorso che si limiti a contestazioni generiche è inammissibile o manifestamente infondato.
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale deve riguardare un accertamento realmente necessario; se il mezzo istruttorio sollecitato è superfluo rispetto a elementi già acquisiti e univoci, il suo rigetto è legittimo.
- L'identificazione dell'imputato può essere ritenuta provata anche sulla base del riconoscimento effettuato dalla persona offesa nell'immediatezza dei fatti; la successiva mancanza di ricognizione personale in dibattimento non impone automaticamente la rinnovazione dell'istruzione se vi sono dati obiettivi idonei a sorreggere la certezza dell'identificazione.
- In sede di legittimità, il ricorso che deduce vizi motivazionali deve confrontarsi specificamente con le ragioni della decisione impugnata; in mancanza, il motivo è generico e non supera il vaglio di ammissibilità.
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