Ordinanza n. 789/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa adozione di ogni più opportuna misura cautelare: - del decreto prot. m_it.Dcrisum.RegistroDecreti.R.0003560 del 26 settembre 2025 notificato via pec pari in data, con il quale il ricorrente è stato escluso dalla procedura selettiva, indetta con decreto dipartimentale del 12 giugno 2024 n. 239, con il quale è stato bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, a 350 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco; - di tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi presupposti, istruttori, interni, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti, ivi espressamente incluso il verbale n. 5 del 19 settembre 2025, con cui la Commissione medica ha espresso il giudizio di non idoneità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di esclusione da un concorso pubblico per 350 posti di vigile del fuoco, fondato su un giudizio medico di non idoneità per deficit uditivo
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui è stato escluso dalla procedura concorsuale e gli atti presupposti, tra cui il verbale della Commissione medica che aveva accertato la non idoneità per il superamento della soglia audiometrica nell'orecchio sinistro a 6000 e 8000 Hz, in applicazione del decreto del Ministero dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166. Ha chiesto l'annullamento degli atti, previa adozione di misure cautelari. Il TAR, senza anticipare la decisione sulle questioni di rito e di merito, ha ritenuto necessario verificare in contraddittorio l'effettiva sussistenza della causa di inidoneità e, conseguentemente, l'idoneità del candidato al concorso. Ha inoltre rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale di merito, autorizzando la notifica per pubblici proclami in ragione dell'elevato numero dei controinteressati.
La decisione
Il TAR ha disposto una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., affidandola alla Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica Militare, che dovrà accertare la sussistenza o meno della patologia o condizione uditiva posta a fondamento dell'esclusione e stabilire se il ricorrente sia idoneo al concorso. La verificazione dovrà svolgersi entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza; la relazione, corredata dalla documentazione pertinente, dovrà essere depositata entro i successivi 20 giorni. Le parti dovranno essere previamente avvisate almeno cinque giorni prima e potranno partecipare con i propri difensori e con un consulente medico ciascuna. Il TAR ha ordinato al ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori e idonei inseriti nella graduatoria finale, autorizzando la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito del Ministero dell'Interno. L'adempimento dovrà essere eseguito entro 30 giorni, con deposito della relativa documentazione entro i successivi 10 giorni. La decisione sulla domanda di annullamento e sulla cautelare è stata riservata al prosieguo, fissato alla camera di consiglio del 28 aprile 2026. È stato disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Norme richiamate
artt. 19 e 66 c.p.a.
Il giudice può disporre una verificazione per acquisire un accertamento tecnico qualificato sui fatti rilevanti ai fini della decisione, definendo quesiti, tempi, modalità di partecipazione delle parti e termini per il deposito della relazione.
decreto Ministero dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166, Capo I, art. 1, comma 1, lettera f)
capacità uditiva: soglia audiometrica orecchio sinistro 55 db a 6000 e 8000 hz
La disposizione è indicata quale parametro tecnico-normativo applicato dalla Commissione medica per formulare il giudizio di non idoneità concorsuale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce, insieme alla disciplina europea e nazionale in materia di dati sanitari, il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute contenuti nel provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati sanitari e l'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando la legittimità dell'esclusione da una procedura concorsuale dipende dall'accertamento di una condizione sanitaria o tecnica controversa, il giudice amministrativo può disporre una verificazione in contraddittorio, affidandola a un organismo tecnico qualificato e definendo specificamente quesiti, tempi, modalità partecipative e termini per il deposito della relazione.
- La verificazione può essere finalizzata non solo ad accertare la sussistenza della condizione posta a fondamento dell'esclusione, ma anche a stabilire la conseguente idoneità o non idoneità del candidato rispetto alla procedura concorsuale.
- Quando il ricorso contro l'esclusione da una procedura selettiva può incidere sulla posizione dei soggetti collocati nella graduatoria finale, il giudice può ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori e idonei individuabili come controinteressati.
- In presenza di un numero elevato di controinteressati, l'integrazione del contraddittorio può essere autorizzata mediante notificazione per pubblici proclami, con pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione di un sunto del ricorso, degli estremi della decisione e dell'indicazione dei soggetti interessati, nel rispetto dei termini perentori stabiliti dal giudice.
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