Cassazione Penale, Sentenza n. 15116/2025 del 16/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso in ragione della rinunzia sottoscritta dal ricorrente, rilevando l'assenza di fatti sopravvenuti che potessero giustificare diversa decisione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e valutati profili di colpa, al versamento della somma di euro 500 a favore della cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva respinto l'istanza di riesame promossa dal ricorrente avverso l'ordinanza del G.I.P. che aveva disposto gli arresti domiciliari. Il ricorrente ha tuttavia dichiarato rinunzia al ricorso in data 27 febbraio 2025.
Norme richiamate
L'articolo è stato utilizzato come base per irrogare la sanzione pecuniaria (versamento alla cassa delle ammende) quando l'inammissibilità del ricorso è imputata, in parte, a profili di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
La pronuncia è richiamata per il principio secondo cui, nella valutazione delle condanne pecuniarie connesse a impugnazioni, possono essere considerati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La rinunzia formale all'impugnazione comporta, di regola, l'inammissibilità del ricorso, salvo che emergano fatti sopravvenuti rilevanti che giustifichino il proseguimento dell'azione.
- La rinunzia deve essere esplicita e documentabile; una dichiarazione successiva di rinuncia presentata in udienza o per iscritto è efficace per determinare l'inammissibilità.
- L'inammissibilità per rinunzia può comportare conseguenze economiche: oltre alle spese processuali, il giudice può irrogare una somma alla cassa delle ammende se riscontra profili di colpa nella condotta del ricorrente.
- Per evitare sanzioni pecuniarie è utile motivare la rinunzia con fatti sopravvenuti o circostanze che rendano ragionevole la cessazione dell'impugnazione (es. nuovi elementi che rendono irrilevante il gravame).
- Il ricorrente che intenda ritirare l'impugnazione dovrebbe valutare preventivamente le conseguenze economiche e giuridiche con il difensore, considerando anche possibili ripercussioni su eventuali termini per future impugnazioni.
- La pubblica accusa o la parte resistente può chiedere la declaratoria di inammissibilità quando viene depositata la rinunzia; il giudice valuta sia la forma della rinunzia sia l'eventuale sussistenza di fatti nuovi.
- Se si contesta la statuizione sanzionatoria (es. somma alla cassa delle ammende), occorre fornire elementi che escludano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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