Ordinanza n. 1275/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, 1) del Provvedimento Prot. n. 20250031490 del 15.12.2025 del Consolato Generale d'Italia in Istanbul con il quale comunica nei confronti del ricorrente il diniego del visto ex art. 4 comma 2 DL 286/1998 modificato da L 189/2002 ed ex art. 6 bis DPR 334/2004; 2) di tutti gli atti del procedimento che hanno portato al provvedimento impugnato nonché degli atti necessari, presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi quelli a carattere generale, sia noti che ignoti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d'ingresso adottato dal Consolato Generale d'Italia in Istanbul
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto comunicato dal Consolato Generale d'Italia in Istanbul, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, nonché l'annullamento degli atti presupposti, connessi e conseguenti. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che le doglianze riguardavano, almeno in relazione alla fase cautelare, la sussistenza dei presupposti per il rilascio del visto e, in particolare, la disponibilità dei mezzi minimi richiesti dalle prescrizioni della Direttiva del Ministero dell'Interno del 1° marzo 2000. Il Ministero resistente ha svolto puntuali deduzioni difensive.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. A un esame sommario, proprio della fase cautelare, ha ritenuto che le doglianze non fossero assistite da adeguato fumus boni iuris, anche alla luce delle deduzioni dell'amministrazione resistente. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha rilevato che il ricorrente conserva la possibilità di ripresentare l'istanza, corredandola della documentazione necessaria, affinché il Consolato competente possa verificare l'effettiva sussistenza dei mezzi minimi richiesti. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 4, comma 2, d.lgs. 286/1998
diniego del visto ex art. 4 comma 2 DL 286/1998 modificato da L 189/2002
La disposizione è richiamata quale base normativa del provvedimento di diniego del visto impugnato.
art. 6-bis d.P.R. 334/2004
diniego del visto ex art. 6 bis DPR 334/2004
La disposizione è richiamata quale ulteriore fondamento normativo del diniego del visto.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali.
Direttiva del Ministero dell'Interno del 1° marzo 2000
mezzi (da ritenere minimi) stabiliti dalle prescrizioni della Direttiva 1.03.2000 del Ministero dell'Interno
La disponibilità documentata dei mezzi minimi previsti dalla direttiva costituisce elemento che il Consolato deve poter verificare in sede di nuova istanza.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo respinge la domanda di sospensione quando, a un esame sommario, le censure non risultano assistite da adeguato fumus boni iuris, anche alla luce delle puntuali deduzioni dell’amministrazione resistente.
- Il diniego cautelare non preclude al richiedente il visto la possibilità di ripresentare l’istanza corredata dalla documentazione necessaria a dimostrare la disponibilità dei mezzi minimi richiesti dalla disciplina applicabile.
- La verifica della sussistenza dei mezzi minimi necessari al rilascio del visto deve essere effettuata dal Consolato competente sulla base della documentazione prodotta dal richiedente.
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