Sentenza del 08/07/2016 n. 218 - Comm. Trib. Prov. Reggio Emilia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva versato l’IMU per il 2012 su un fabbricato concesso in locazione finanziaria a un’impresa successivamente dichiarata fallita. La curatela aveva risolto il contratto senza subentrare, ma il bene non era stato riconsegnato alla società di leasing ed era rimasto nella disponibilità del fallimento per tutto il 2012. La ricorrente sosteneva quindi di non essere tenuta al pagamento dell’IMU, perché, pur essendo proprietaria, non aveva il possesso effettivo dell’immobile. Chiedeva il rimborso di Euro 1.434,00, richiamando anche l’art. 1, comma 672, della legge n. 147/2013 e le istruzioni ministeriali in materia.
La decisione
La Commissione tributaria ha accolto il ricorso, sebbene sulla base di motivazioni parzialmente diverse da quelle prospettate dalla ricorrente. Ha ritenuto che, ai fini IMU, il presupposto dell’imposta sia il possesso dell’immobile e che, nel caso di locazione finanziaria, il soggetto passivo sia il locatario per tutta la durata effettiva del contratto. Dopo la risoluzione del contratto, la società di leasing, pur essendo proprietaria, non aveva il possesso del bene perché questo non era stato riconsegnato e risultava ancora nella disponibilità della curatela fallimentare. È stato quindi annullato il diniego del Comune e ordinato il rimborso di Euro 1.434,00, oltre agli interessi dal versamento al saldo. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 72-quater legge fallimentare
La disposizione è richiamata in relazione alla facoltà della curatela di sciogliere il contratto di locazione finanziaria senza subentrare nel rapporto.
Art. 8, comma 2, d.lgs. n. 23/2011
L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale.
Il possesso dell’immobile costituisce il presupposto necessario dell’IMU; la sola titolarità formale della proprietà non è sufficiente se manca il possesso rilevante ai fini tributari.
Art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23/2011
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
Nella locazione finanziaria il locatario è soggetto passivo per la durata del contratto. Una volta intervenuta la risoluzione, se il bene non viene riconsegnato, il proprietario non diventa automaticamente soggetto passivo qualora non ne abbia il possesso effettivo.
Art. 1, comma 672, legge n. 147/2013
In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto deve intendersi il periodo intercorrente dalla data di stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
La ricorrente ha invocato la norma come chiarimento interpretativo secondo cui la responsabilità del locatario si protrae fino alla riconsegna del bene. La decisione, tuttavia, ha fondato l’accoglimento principalmente sul requisito del possesso previsto dalla disciplina IMU.
D.M. 30 ottobre 2012
Le istruzioni ministeriali al modello di dichiarazione sono state ritenute coerenti con l’interpretazione secondo cui, dopo la risoluzione del contratto e in assenza di riconsegna, la società proprietaria priva del possesso non è soggetto passivo IMU.
Massime di principio
- Ai fini IMU, la proprietà formale dell’immobile non è sempre sufficiente: occorre verificare chi abbia il possesso rilevante ai fini dell’imposta.
- Nella locazione finanziaria, il locatario è normalmente soggetto passivo per tutta la durata del rapporto; in caso di risoluzione, è essenziale stabilire se e quando il bene sia stato effettivamente riconsegnato.
- Se il contratto di leasing viene sciolto ma l’immobile resta nella disponibilità della curatela fallimentare o di altro soggetto, il proprietario può contestare l’assoggettamento all’IMU per il periodo in cui non ha recuperato il possesso.
- La riconsegna dovrebbe essere documentata con verbali, comunicazioni formali e altri elementi probatori, perché la data di effettivo recupero del bene può determinare il soggetto obbligato al pagamento.
- In presenza di un versamento IMU non dovuto, il contribuente può presentare un’istanza di rimborso e impugnare il diniego, dimostrando la risoluzione del contratto e la mancata disponibilità materiale dell’immobile.
- La decisione riguarda una specifica fattispecie e non esclude che, in altri casi, la normativa vigente o la giurisprudenza possano attribuire rilievo anche ad altri elementi, come la disponibilità giuridica del bene o la responsabilità per la mancata riconsegna.
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