Sentenza n. 930/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento - della comunicazione AGEA Regime quote latte “Ricalcolo del prelievo supplementare imputato” Prot. n. AGEA.AGA.2022.35276 Comunicazione: CP700-4485383-P notificata alla ricorrente in data 18 ottobre 2022 con la quale Agea ha provveduto a ricalcolare il prelievo supplementare latte per il periodo 2002/03 nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto compreso il provvedimento di “aggiornamento” del Registro Nazionale dei debiti presso Agea ex art. 8 ter L.33/99 (indicato, non allegato e non conosciuto) e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione AGEA del 18 ottobre 2022 di ricalcolo del prelievo supplementare sul latte per il periodo 2002/2003, nonché gli atti presupposti e l’aggiornamento del Registro Nazionale dei debiti
Esito
Favorevole al resistente (agenzia pubblica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la comunicazione AGEA deducendo dodici gruppi di censure. Ha contestato l’illegittimità degli atti presupposti e il difetto di motivazione, l’errata quantificazione del debito e la mancata indicazione dei recuperi PAC effettuati negli anni. Ha inoltre denunciato la mancata comunicazione degli atti prodromici, la mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli atti di accertamento, la violazione dell’art. 8-ter del d.l. n. 5/2009, dello Statuto dei diritti del contribuente e del diritto di difesa. Sono state eccepite la decadenza dalla riscossione e la prescrizione del prelievo e degli interessi, nonché l’illegittimità degli interessi di mora e degli oneri di riscossione. La ricorrente ha dedotto ulteriori violazioni della disciplina unionale e nazionale sul prelievo supplementare, l’obbligo di disapplicazione delle norme interne incompatibili con il diritto dell’Unione, la violazione dei principi di effettività, leale cooperazione, parità di trattamento, certezza del diritto, non discriminazione e sana amministrazione, nonché difetto di istruttoria, illogicità, manifesta ingiustizia, sviamento, sproporzionalità e carenza di motivazione. AGEA non si è costituita. Nel corso del giudizio il Collegio ha rilevato d’ufficio, previo avviso alle parti, la possibile improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse conseguente all’entrata in vigore dell’art. 10-bis del d.l. n. 69/2023, convertito dalla l. n. 103/2023.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare nel merito i dodici motivi. L’art. 10-bis del d.l. n. 69/2023 ha previsto, in attuazione di alcune sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea, che AGEA esegua operazioni nazionali di compensazione e ridetermini il prelievo supplementare nei confronti dei produttori destinatari di sentenze definitive di annullamento con ricalcolo; ha inoltre disciplinato parametri, criteri e modalità del nuovo calcolo e ha stabilito che tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione sono prive di effetto e sostituite da nuove comunicazioni conformi alla disciplina sopravvenuta. Poiché l’atto impugnato era stato notificato il 18 ottobre 2022, esso rientrava nel campo di applicazione della norma ed era divenuto inefficace ex lege. La ricorrente non conservava quindi un interesse attuale all’annullamento di quell’atto, dovendo AGEA procedere a un nuovo ricalcolo sulla base dei dati nazionali di produzione detenuti dall’Agenzia. Il TAR ha precisato che non risultava adottata una nuova comunicazione di ricalcolo e che l’eventuale nuovo atto avrebbe dovuto essere impugnato separatamente. Nulla per le spese, poiché AGEA non si è costituita.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse
Il ricorso è improcedibile quando, per effetto di una sopravvenienza, viene meno l’interesse attuale del ricorrente alla decisione sulla domanda di annullamento.
art. 10-bis d.l. 13 giugno 2023, n. 69, conv. in l. 10 agosto 2023, n. 103
Tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti
Le comunicazioni AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare già notificate anteriormente alla legge di conversione sono private direttamente dalla legge di efficacia e devono essere sostituite da nuove comunicazioni adottate secondo i criteri sopravvenuti.
art. 8-ter d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, conv. in l. 9 aprile 2009, n. 33
La norma è stata invocata dalla ricorrente in relazione all’aggiornamento del Registro Nazionale dei debiti e alla contestata pretesa di pagamento, ma non è stata esaminata nel merito per l’improcedibilità del ricorso.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il Collegio ha utilizzato la disposizione per avvisare le parti della possibile causa di improcedibilità rilevata d’ufficio.
Massime di principio
- Quando una disciplina sopravvenuta priva ex lege di efficacia l’atto amministrativo impugnato e impone la sua sostituzione con un nuovo provvedimento, viene meno l’interesse attuale all’annullamento dell’atto originario e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- La nuova comunicazione amministrativa adottata in sostituzione dell’atto divenuto inefficace costituisce un autonomo provvedimento, da contestare mediante separata impugnazione.
- La sopravvenienza normativa che incide direttamente sull’efficacia dell’atto impugnato può essere rilevata d’ufficio dal giudice, purché sia previamente sottoposta al contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
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