Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1127/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento A) del Piano Educativo Individualizzato del 16.10.2025, redatto, per l’anno scolastico 2025-2026, dall’Istituto Comprensivo Statale di Carinaro (Ce) con il quale vengono assegnate 18 ore di sostegno al minore -OMISSIS- su n. 30 ore di frequenza settimanali; B) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali ove autonomamente lesivi e relazionati all’assegnazione dei docenti di sostegno, incluso il verbale del Glo del 16.10.2025; C) per l’accertamento del diritto del minore, quale soggetto affetto da handicap in condizione di estrema gravità, all’insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza, per l’anno scolastico 2025/2026, e la conseguente condanna dell’Amministrazione ad assegnare al minore l’insegnante specializzato di sostegno per n. 30 ore settimanali in quanto unica misura adeguata alla sua patologia;

Giustizia amministrativa202506148

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Piano Educativo Individualizzato del 16 ottobre 2025, nella parte in cui assegnava 18 ore settimanali di sostegno su 30 ore di frequenza, nonché gli atti connessi

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il giudizio principale aveva ad oggetto l’assegnazione al minore di 18 ore settimanali di sostegno, anziché dell’insegnante specializzato per l’intero orario scolastico di 30 ore, con domanda di annullamento del Piano Educativo Individualizzato e degli atti connessi e di accertamento del diritto alla misura ritenuta adeguata alla gravità della disabilità. Con sentenza semplificata n. 8274 del 4 dicembre 2025 il TAR aveva accolto il ricorso e, in caso di mancata ottemperanza entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza, aveva nominato quale commissario ad acta il Direttore pro tempore della Direzione generale per il personale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a. La dirigente della Direzione generale per il personale scolastico ha successivamente contestato la propria nomina per asserita incompetenza dell’ufficio, sostenendo che il ruolo spettasse all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, e ha rinunciato all’incarico chiedendo la nomina di un diverso commissario ad acta. Nel frattempo, il difensore della parte ricorrente ha dichiarato in udienza l’avvenuto adempimento della sentenza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile l’istanza della dirigente volta a contestare la nomina e a ottenere la designazione di un diverso commissario ad acta. Il Collegio ha rilevato che, essendo intervenuto l’adempimento della sentenza, non sussistevano più le condizioni per attivare il commissario ad acta nel giudizio. Ha inoltre richiamato integralmente, quale precedente, la motivazione dell’ordinanza collegiale n. 690 del 2 febbraio 2026 e delle successive ordinanze di identico contenuto, che avevano già dichiarato inammissibile un’istanza analoga e l’avevano comunque respinta nel merito sulla base della disciplina dei rapporti tra giudice amministrativo e commissario ad acta nominato in sentenza. La decisione riguarda quindi esclusivamente l’istanza relativa al commissario e non riapre la controversia principale sull’assegnazione delle ore di sostegno, già definita con l’accoglimento del ricorso. È stato disposto l’oscuramento dei dati identificativi del minore, del genitore e degli altri interessati.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.

    previa verifica di tutti i presupposti indicati in sentenza, provveda al compimento degli atti necessari all’esecuzione della sentenza

    La sentenza può prevedere la nomina di un commissario ad acta per l’esecuzione delle proprie statuizioni, in caso di mancata ottemperanza nel termine stabilito.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati

    Consente di disporre l’oscuramento dei dati identificativi nei provvedimenti giudiziari quando sono coinvolti minori e dati idonei a identificarli.

  • art. 6, paragrafo 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Quando la sentenza amministrativa ha già previsto la nomina di un commissario ad acta subordinandone l’attivazione alla mancata ottemperanza entro un termine determinato, l’intervenuto adempimento della decisione esclude le condizioni per l’attivazione del commissario nel relativo giudizio.
  • L’istanza dell’ufficio o del funzionario nominato commissario ad acta, diretta a contestare la designazione e a ottenere la nomina di un diverso commissario, è inammissibile quando non sussiste più l’esigenza concreta di attivare il potere sostitutivo per effetto dell’avvenuta esecuzione della sentenza.
  • Il commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo opera nell’ambito e secondo i limiti stabiliti dalla sentenza, sicché le contestazioni relative al ruolo e ai rapporti tra giudice e commissario devono essere valutate alla luce della disciplina dell’esecuzione del giudicato e dei presupposti concretamente fissati nella decisione.

Come è indicizzato

MaterieScuolaGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.