Corte di giustizia, Sentenza C-497/21
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 22 settembre 2022. — SI e a. contro Bundesrepublik Deutschland. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Direttiva 2013/32/UE – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Domanda di protezione internazionale – Motivi di inammissibilità – Articolo 2, lettera q) – Nozione di “domanda reiterata” – Articolo 33, paragrafo 2, lettera d) – Rigetto da parte di uno Stato membro di una domanda di protezione internazionale in quanto inammissibile a motivo del rigetto di una domanda precedente presentata dall’interessato nel Regno di Danimarca – Decisione definitiva adottata dal Regno di Danimarca. — Causa C-497/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che la nozione di "domanda reiterata" della direttiva 2013/32 presuppone una precedente domanda decisa definitivamente in base al sistema dell’Unione applicabile agli Stati membri vincolati dalla direttiva 2011/95. Poiché la Danimarca, in forza del protocollo n. 22, non è vincolata da tali direttive, il rigetto danese non può essere equiparato alla decisione definitiva rilevante ai fini dell’inammissibilità. Ne deriva che uno Stato membro non può dichiarare inammissibile, come domanda reiterata, una domanda successiva presentata dopo il rigetto danese, neppure limitando la valutazione allo status di rifugiato.
La nozione di "domanda reiterata" della direttiva 2013/32 non comprende una nuova domanda presentata in uno Stato membro dopo il rigetto definitivo di una domanda precedente deciso dal Regno di Danimarca.
La questione giuridica
Se l’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera q), consenta a uno Stato membro diverso dalla Danimarca di dichiarare inammissibile, come "domanda reiterata", una domanda di protezione internazionale presentata da un richiedente la cui precedente domanda è stata respinta con decisione definitiva dalle autorità danesi; e, in caso negativo, se sia possibile una distinzione tra status di rifugiato e protezione sussidiaria ai fini dell’inammissibilità.
Principio di diritto
L’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32, letto con l’articolo 2, lettera q), osta a una normativa nazionale che consenta di respingere come inammissibile una domanda di protezione internazionale, in tutto o in parte, quando la domanda precedente dello stesso richiedente sia stata respinta con decisione definitiva dal Regno di Danimarca: una decisione danese non è una decisione adottata a norma della direttiva 2011/95 e quindi non può fondare, per un altro Stato membro, la qualificazione della nuova istanza come "domanda reiterata".
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca
- Direttiva 2011/95/UE
- Direttiva 2013/32/UE
- Regolamento (UE) n. 604/2013
Nozione di domanda reiterata e rigetto in Danimarca
La causa riguarda un rinvio pregiudiziale dello Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht in una controversia tra cittadini georgiani e la Repubblica federale di Germania. I ricorrenti avevano presentato in Germania domande di protezione internazionale dopo che una precedente domanda presentata in Danimarca era stata respinta con decisione divenuta definitiva.
Contesto normativo
La Corte richiama l’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32/UE, che consente agli Stati membri di dichiarare inammissibile una domanda reiterata solo se non siano emersi o non siano stati presentati elementi o risultanze nuovi. Centrale è anche l’articolo 2, lettere b), e) e q), della stessa direttiva, che definisce rispettivamente la domanda di protezione internazionale, la decisione definitiva e la domanda reiterata. Rilevano inoltre la direttiva 2011/95/UE e il protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, che esclude l’applicabilità a tale Stato membro delle direttive dell’area asilo. È menzionato anche il regolamento (UE) n. 604/2013, in particolare per il meccanismo di ripresa in carico.
Fatti e procedimento principale
L’Ufficio federale tedesco per l’immigrazione e i rifugiati ha respinto le domande come inammissibili, qualificandole come "seconde domande" ai sensi del diritto tedesco, sulla base del precedente rigetto in Danimarca. Il giudice del rinvio ha osservato che il diritto nazionale distingue tra "domanda reiterata" e "seconda domanda", ma ha dubitato che il precedente rigetto danese potesse essere equiparato, ai fini della direttiva 2013/32, a una decisione definitiva su una domanda reiterata.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice nazionale ha chiesto, in sostanza:
- se la direttiva 2013/32 consenta di trattare come domanda reiterata una domanda successiva presentata in uno Stato membro dopo il rigetto definitivo in un altro Stato membro;
- se la stessa soluzione valga quando la decisione precedente è stata adottata dalla Danimarca;
- in caso negativo, se sia possibile limitare l’inammissibilità a una sola parte della domanda, distinguendo tra status di rifugiato e protezione sussidiaria.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che l’articolo 33, paragrafo 2, della direttiva 2013/32 elenca in modo esaustivo i casi di inammissibilità. La nozione di domanda reiterata presuppone, per definizione, una domanda precedente che abbia condotto a una decisione definitiva ai sensi della direttiva, cioè una decisione relativa al riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria a norma della direttiva 2011/95.
Secondo la Corte, una domanda presentata alla Danimarca non può rientrare in tale definizione, perché la Danimarca non è vincolata dalla direttiva 2011/95 né dalla direttiva 2013/32. Di conseguenza, anche se la domanda è stata presentata a uno Stato membro e anche se il sistema danese può essere sostanzialmente simile, la decisione danese non è una "decisione definitiva" ai sensi dell’articolo 2, lettera e), della direttiva 2013/32. La Corte esclude inoltre che l’accordo UE-Danimarca sul regolamento Dublino III consenta di giungere a un diverso risultato: quel testo riguarda solo la competenza per l’esame della domanda e la ripresa in carico, non l’applicazione delle direttive asilo alla Danimarca.
Infine, la Corte afferma che la soluzione non può dipendere da una valutazione concreta del livello di protezione offerto dal diritto danese, poiché ciò comprometterebbe la certezza del diritto e contrasterebbe con la formulazione chiara delle disposizioni della direttiva.
Decisione e principio affermato
La Corte conclude che l’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera q), e con il protocollo sulla posizione della Danimarca, osta a una normativa nazionale che permetta di respingere come inammissibile, in tutto o in parte, una domanda di protezione internazionale presentata in uno Stato membro da un richiedente la cui precedente domanda sia stata respinta definitivamente dalla Danimarca. Il precedente rigetto danese non può essere trattato come base per qualificare la nuova istanza come domanda reiterata ai sensi della direttiva.
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