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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32532/2025 del 13/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione a ordinanza-ingiunzione prefettizia emessa a seguito di verbale per violazione dell'art. 157, commi 2 e 8, del codice della strada, per sosta del veicolo al centro della carreggiata. Il giudice di pace ha respinto l'opposizione; il tribunale ha confermato la validità dell'ordinanza-ingiunzione, ritenendo sufficiente la sottoscrizione del viceprefetto munito di delega dirigenziale relativa all'area funzionale del sistema sanzionatorio amministrativo, ha reputato legittimo l'accertamento non immediatamente contestato perché il trasgressore aveva ammesso di essersi allontanato dal veicolo, e ha escluso che fosse stata ritualmente proposta e dimostrata la scriminante dello stato di necessità per un asserito guasto del mezzo. Nel ricorso per cassazione, il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 14, comma 1, del d.lgs. n. 139/2000, dell'art. 204 c.d.s., del decreto prefettizio del 28 gennaio 2019 e dell'art. 12 disp. prel. c.c., sostenendo che il viceprefetto non fosse competente a emanare l'ordinanza-ingiunzione in difetto di apposita delega al potere sanzionatorio e che il tribunale avesse interpretato erroneamente la delega conferita.

La decisione

Prima di esaminare il merito del motivo, la Corte ha rilevato che il difensore del ricorrente aveva depositato atto di rinuncia al ricorso ed era munito di procura speciale idonea a tale rinuncia. Poiché il Ministero intimato non aveva svolto difese, la Corte ha ritenuto non necessario verificare la comunicazione della rinuncia ex art. 390, comma 3, c.p.c. e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Nulla sulle spese, e non è stato applicato l'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamandosi la natura eccezionale della misura, applicabile solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Norme richiamate

  • art. 157, commi 2 e 8, codice della strada

    Costituisce la norma sostanziale violata a fondamento dell'ordinanza-ingiunzione impugnata.

  • art. 1 d.lgs. n. 139/2000

    È richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di competenze del viceprefetto.

  • art. 2 d.lgs. n. 139/2000

    È richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di competenze del viceprefetto.

  • art. 14, comma 1, d.lgs. n. 139/2000

    Secondo il ricorrente, attribuisce al viceprefetto la gestione dei procedimenti e la rappresentanza in giudizio, ma non il potere di adottare l'ordinanza-ingiunzione in assenza di specifica delega.

  • art. 204 c.d.s.

    È richiamato nel motivo di ricorso come disposizione rilevante rispetto al procedimento sanzionatorio contestato.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    È richiamato per sostenere una corretta interpretazione della delega prefettizia secondo i criteri ermeneutici generali.

  • art. 390, comma 3, c.p.c.

    La Corte afferma che, in mancanza di difese dell'intimato, non occorre verificare il rispetto dell'onere di comunicazione della rinuncia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato in caso di estinzione per rinuncia, richiamandone la natura eccezionale e sanzionatoria.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato solo quale parametro del contributo unificato base cui l'ulteriore importo sarebbe pari.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se proveniente da difensore munito di procura speciale idonea, determina l'estinzione del giudizio.
  • Se la parte intimata non svolge difese, la Corte può dichiarare l'estinzione per rinuncia senza verificare l'adempimento dell'onere di comunicazione previsto dall'art. 390, comma 3, c.p.c.
  • L'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, attesa la natura eccezionale e sanzionatoria della misura.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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