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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17885/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha proposto cinque censure: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per l'utilizzo di presunzioni nell'accertamento tributario; 2) assenza dell'elemento soggettivo (dolo) per mancata notifica dell'invito dell'Agenzia delle Entrate; 3) violazione di legge per il diniego della causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis c.p.; 4) violazione di legge per il diniego della sospensione condizionale della pena e contestazioni sulla determinazione della pena e sui benefici della non menzione; 5) violazione di norme processuali per il mancato avviso/iniziativa relativo alle pene sostitutive (art. 545-bis c.p.p.).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e respinto. La Corte di Cassazione ha confermato i rilievi di merito dei giudici di merito: la ricorrente, quale socia accomandataria e legale rappresentante della B&B, non ha presentato la dichiarazione IVA 2013 e non ha prodotto la contabilità nonostante le richieste; l'imposta evasa è stata quantificata in euro 190.465 sulla base dei dati comunicati dalla stessa ricorrente e riscontri dai fornitori/soggetti passivi; il dolo è stato ritenuto provato (notifica dell'accertamento, presentazione della comunicazione IVA e pagamento parziale di 10.000 euro); le censure relative al calcolo dell'imposta e alla mancata indicazione dei costi sono state ritenute generiche e non documentate; il diniego dei benefici (art. 131-bis, sospensione condizionale, non menzione) è stato confermato per la gravità del fatto e la presenza di precedenti ostativi; il mancato esperimento del subprocedimento ai sensi dell'art. 545-bis c.p.p. è addebitabile alla difesa. In conseguenza, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000

    La norma (delitto di omessa presentazione della dichiarazione IVA) è stata ritenuta applicabile: la condanna per l'omessa dichiarazione IVA 2013 è confermata e l'imposta evasa è stata determinata sulla base dei dati a disposizione (comunicazione IVA della ricorrente e riscontri dei terzi).

  • art. 131-bis cod. pen.

    La richiesta di proscioglimento/beneficio con riferimento a questa disposizione è stata respinta in ragione della determinazione dell'evasione (euro 190.465) e della gravità del fatto; la Corte ha ritenuto che le condizioni per il beneficio non ricorrevano.

  • art. 8-bis d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322

    La Corte ha osservato che la comunicazione IVA prevista dall'art. 8-bis non è equipollente alla presentazione della dichiarazione annuale IVA: l'adempimento di una non esclude la rilevanza penale per l'omessa dichiarazione prevista dall'art. 5 d.lgs. 74/2000.

  • art. 545-bis cod. proc. pen.

    In sede di appello celebrato con rito cartolare l'onere di richiedere il subprocedimento per la conversione della pena o per le sanzioni sostitutive grava sull'imputato: la ricorrente non ha assolto a tale onere, pertanto la censura è manifestamente infondata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per imporre alla ricorrente l'onere delle spese processuali essendo il ricorso dichiarato inammissibile.

  • Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata ai fini della quantificazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle Ammende: la Corte ha valutato l'assenza di colpa grave nella determinazione della inammissibilità e ha comunque disposto un versamento equitativo di euro 3.000,00.

Massime di principio

  • La quantificazione dell'imposta evasa può essere fondata sui dati comunicati dallo stesso contribuente e sui riscontri forniti da terzi: l'assenza della contabilità grava sul contribuente che deve fornire elementi specifici sui costi deducibili; doglianze generiche non sono ammissibili.
  • La presentazione della comunicazione IVA ex art. 8-bis non esime dall'obbligo di presentare la dichiarazione annuale IVA: adempimenti diversi perseguono finalità distinte e non sono automaticamente sostitutivi.
  • La mancata notifica di un 'invito a comparire' non esonera automaticamente dal dolo quando dalle prove emerge che il contribuente era a conoscenza della pretesa tributaria (notifica dell'accertamento, comunicazioni IVA presentate, pagamenti parziali).
  • Per ottenere benefici limitativi della responsabilità o della pena (es. proscioglimento, sospensione condizionale, non menzione) è necessario che ricorrano condizioni fattuali e giuridiche concrete (entità dell'evasione, gravità del fatto, assenza di precedenti) e che la difesa produca elementi specifici.
  • In appello con rito cartolare l'onere di promuovere il subprocedimento per la conversione delle pene o per l'applicazione di sanzioni sostitutive spetta all'imputato: l'omissione di tale richiesta comporta la non valutazione del beneficio.
  • Ricorsi generici, non documentati o che non specificano elementi probatori alternativi sono destinati all'insuccesso e possono comportare condanna alle spese e somme alla Cassa delle Ammende se dichiarati inammissibili.

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