Cassazione Penale, Sentenza n. 17885/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha proposto cinque censure: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per l'utilizzo di presunzioni nell'accertamento tributario; 2) assenza dell'elemento soggettivo (dolo) per mancata notifica dell'invito dell'Agenzia delle Entrate; 3) violazione di legge per il diniego della causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis c.p.; 4) violazione di legge per il diniego della sospensione condizionale della pena e contestazioni sulla determinazione della pena e sui benefici della non menzione; 5) violazione di norme processuali per il mancato avviso/iniziativa relativo alle pene sostitutive (art. 545-bis c.p.p.).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e respinto. La Corte di Cassazione ha confermato i rilievi di merito dei giudici di merito: la ricorrente, quale socia accomandataria e legale rappresentante della B&B, non ha presentato la dichiarazione IVA 2013 e non ha prodotto la contabilità nonostante le richieste; l'imposta evasa è stata quantificata in euro 190.465 sulla base dei dati comunicati dalla stessa ricorrente e riscontri dai fornitori/soggetti passivi; il dolo è stato ritenuto provato (notifica dell'accertamento, presentazione della comunicazione IVA e pagamento parziale di 10.000 euro); le censure relative al calcolo dell'imposta e alla mancata indicazione dei costi sono state ritenute generiche e non documentate; il diniego dei benefici (art. 131-bis, sospensione condizionale, non menzione) è stato confermato per la gravità del fatto e la presenza di precedenti ostativi; il mancato esperimento del subprocedimento ai sensi dell'art. 545-bis c.p.p. è addebitabile alla difesa. In conseguenza, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
La norma (delitto di omessa presentazione della dichiarazione IVA) è stata ritenuta applicabile: la condanna per l'omessa dichiarazione IVA 2013 è confermata e l'imposta evasa è stata determinata sulla base dei dati a disposizione (comunicazione IVA della ricorrente e riscontri dei terzi).
La richiesta di proscioglimento/beneficio con riferimento a questa disposizione è stata respinta in ragione della determinazione dell'evasione (euro 190.465) e della gravità del fatto; la Corte ha ritenuto che le condizioni per il beneficio non ricorrevano.
art. 8-bis d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
La Corte ha osservato che la comunicazione IVA prevista dall'art. 8-bis non è equipollente alla presentazione della dichiarazione annuale IVA: l'adempimento di una non esclude la rilevanza penale per l'omessa dichiarazione prevista dall'art. 5 d.lgs. 74/2000.
In sede di appello celebrato con rito cartolare l'onere di richiedere il subprocedimento per la conversione della pena o per le sanzioni sostitutive grava sull'imputato: la ricorrente non ha assolto a tale onere, pertanto la censura è manifestamente infondata.
Applicata per imporre alla ricorrente l'onere delle spese processuali essendo il ricorso dichiarato inammissibile.
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata ai fini della quantificazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle Ammende: la Corte ha valutato l'assenza di colpa grave nella determinazione della inammissibilità e ha comunque disposto un versamento equitativo di euro 3.000,00.
Massime di principio
- La quantificazione dell'imposta evasa può essere fondata sui dati comunicati dallo stesso contribuente e sui riscontri forniti da terzi: l'assenza della contabilità grava sul contribuente che deve fornire elementi specifici sui costi deducibili; doglianze generiche non sono ammissibili.
- La presentazione della comunicazione IVA ex art. 8-bis non esime dall'obbligo di presentare la dichiarazione annuale IVA: adempimenti diversi perseguono finalità distinte e non sono automaticamente sostitutivi.
- La mancata notifica di un 'invito a comparire' non esonera automaticamente dal dolo quando dalle prove emerge che il contribuente era a conoscenza della pretesa tributaria (notifica dell'accertamento, comunicazioni IVA presentate, pagamenti parziali).
- Per ottenere benefici limitativi della responsabilità o della pena (es. proscioglimento, sospensione condizionale, non menzione) è necessario che ricorrano condizioni fattuali e giuridiche concrete (entità dell'evasione, gravità del fatto, assenza di precedenti) e che la difesa produca elementi specifici.
- In appello con rito cartolare l'onere di promuovere il subprocedimento per la conversione delle pene o per l'applicazione di sanzioni sostitutive spetta all'imputato: l'omissione di tale richiesta comporta la non valutazione del beneficio.
- Ricorsi generici, non documentati o che non specificano elementi probatori alternativi sono destinati all'insuccesso e possono comportare condanna alle spese e somme alla Cassa delle Ammende se dichiarati inammissibili.
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