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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15848/2023 del 06/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva presentato istanza di rimborso del 90% delle imposte versate negli anni 1990, 1991 e 1992, fondandosi sulla disciplina agevolativa prevista per i soggetti colpiti dal sisma del 1990 nelle province siciliane e sui successivi interventi di proroga. A fronte del silenzio-rifiuto dell’Amministrazione, aveva impugnato il diniego. In primo grado il ricorso era stato accolto, mentre in appello la CTR aveva accolto il gravame dell’Ufficio, ritenendo il ricorso originario inammissibile per genericità del petitum, perché non era stato specificato di quali imposte si chiedesse il rimborso; inoltre aveva escluso il rimborso dell’IVA. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 18 d.lgs. 546/1992, assumendo che l’inammissibilità fosse stata rilevata d’ufficio; nullità per violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c. e dell’art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992, per mancata attivazione del contraddittorio sulla questione; violazione dell’art. 18, commi 2, lett. e), e 4, d.lgs. 546/1992, sostenendo che il petitum fosse desumibile dai versamenti prodotti; nullità per motivazione apparente; omesso esame del fatto decisivo costituito dal versamento delle imposte; violazione della normativa agevolativa e della direttiva IVA, censurando anche il diniego sul rimborso dell’IVA.

La decisione

La Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso, ritenendo che il petitum del ricorso tributario fosse sufficientemente determinato, perché un’istanza di rimborso delle imposte versate per specifici anni si autodetermina in ragione delle imposte pagate e, nel caso concreto, dai documenti emergeva che erano state versate anche IRPEF e ILOR oltre all’IVA. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente a tale motivo e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, per il riesame e la regolazione delle spese. Ha invece rigettato il sesto motivo, affermando che il beneficio agevolativo non è applicabile all’IVA per contrasto con il diritto unionale e con il principio di neutralità fiscale, mentre ha dichiarato assorbiti gli altri motivi.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione/inammissibilità rilevata d’ufficio è stata dedotta dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto fondato il diverso profilo relativo alla sufficiente determinatezza del petitum.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per lamentare la mancata attivazione del contraddittorio sulla questione di inammissibilità.

  • art. 132, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per denunciare motivazione apparente, ma il motivo non è stato accolto autonomamente poiché assorbito o superato dall’accoglimento del terzo motivo.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. per la dedotta insufficienza della motivazione.

  • art. 18 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario il ricorso è inammissibile se mancano oggetto della domanda e motivi; la Corte precisa però che la determinatezza va valutata in funzione dello scopo del requisito, cioè consentire al resistente un’adeguata difesa, e nel caso di istanza di rimborso collegata a imposte versate per anni specifici il petitum si desume dal contesto e dai documenti allegati.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l’applicazione dei principi del processo civile al rito tributario, in particolare sul contraddittorio.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Parametro dei motivi di nullità processuale dedotti nel ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Parametro del motivo sull’omesso esame del fatto decisivo relativo ai versamenti effettuati.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Parametro del motivo di violazione di legge in tema di IVA e agevolazione fiscale.

  • art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289

    La Corte ribadisce che la norma agevolativa, per chi ha già pagato, dà diritto al rimborso del 90% delle somme versate, ma la sua applicabilità all’IVA è esclusa per incompatibilità con il diritto unionale.

  • artt. 2 e 22 della Direttiva 77/388/CEE

    Richiamati dalla CTR e considerati dalla Corte come ostativi al rimborso dell’IVA, in ragione del principio di neutralità fiscale e dell’obbligo di riscossione integrale dell’IVA dovuta.

  • art. 108, paragrafo 3, TFUE

    Richiamato nel quadro della disciplina degli aiuti di Stato, per evidenziare che misure fiscali riduttive illegittimamente attuate possono essere incompatibili con il mercato interno.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la sanzione di inammissibilità per difetto di oggetto della domanda e dei motivi deve essere applicata in modo coerente con la funzione del requisito: il ricorso è sufficientemente determinato quando, dalla sua esposizione complessiva e dai documenti allegati, sia possibile identificare l’oggetto della pretesa e consentire alla controparte una difesa puntuale.
  • Un’istanza di rimborso fiscale riferita a imposte versate in specifici anni e collegata a una disciplina agevolativa si autodetermina in relazione ai versamenti effettuati; non è necessario, ai fini dell’ammissibilità, un’ulteriore specificazione formale se l’identificazione delle imposte è ricavabile dagli atti di causa.
  • Le agevolazioni fiscali previste per i soggetti colpiti dal sisma del 1990 possono operare, per chi ha già versato, come diritto al rimborso del 90% delle somme pagate; tuttavia, tale disciplina non può essere applicata all’IVA se ciò contrasta con il principio di neutralità fiscale e con l’esigenza di garantire la riscossione integrale del tributo secondo il diritto dell’Unione.
  • Quando una questione di inammissibilità è decisiva e non sia stata adeguatamente trattata nei gradi di merito, il giudice deve valutare la concreta ricavabilità del petitum dagli atti complessivi, non potendo arrestarsi a un formalismo eccessivo in presenza di elementi documentali idonei a chiarire la pretesa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppello
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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