Sentenza del 09/02/2021 n. 3079 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti impugnavano avvisi di accertamento per recupero a tassazione di IVA e IRAP e per maggiore reddito imputato ai soci, contestando l'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti e costi non documentati (carburanti). Denunciavano la nullità degli atti per mancata allegazione del processo verbale di constatazione e carenze della motivazione, nonché l'erronea ripartizione dell'onere della prova e l'illegittimità delle sanzioni comminate ai soci.
La decisione
La Corte di cassazione ha cassato in parte la sentenza di merito e ha rinviato alla Commissione Tributaria Regionale per un nuovo esame in ordine alla deducibilità, ai fini delle imposte dirette, dei costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti alla luce del Decreto-Legge n.16/2012 (iure superveniens). Ha invece accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia, affermando che per l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. n.471/1997 è sufficiente la colpevolezza (presunzione di colpa), non essendo richiesto il dolo specifico, e che per i soci la colpevolezza può consistere nell'omesso o insufficiente esercizio dei poteri di controllo o di gestione. Di conseguenza la sentenza impugnata è cassata in parte e rimandata per il riesame anche sulle sanzioni; il giudice di merito dovrà rivalutare la deducibilità dei costi secondo i criteri previsti dalla normativa sopravvenuta e rivalutare le sanzioni conformemente ai principi di colpevolezza indicati dalla Cassazione.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Principio generale sull'onere della prova: la Corte conferma che non c'è inversione impropria dell'onere; se l'Amministrazione fornisce elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, l'onere passa al contribuente.
L. n. 241 del 1990, art. 1
Riferimento formale alle regole del procedimento amministrativo e alla motivazione degli atti; la Cassazione richiede che la motivazione sia valutabile ma non ravvisa qui una motivazione apparente della CTR.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36
Regole sulla motivazione delle decisioni giurisdizionali tributarie: la Corte valuta che la motivazione della CTR sia sufficiente e non meramente apparente.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5
Disciplina delle sanzioni tributarie: la Corte richiama che la norma presuppone la colpevolezza (presunzione di colpa) e non richiede un dolo specifico; è sufficiente la coscienza e volontà dell'atto per presumere la colpa salvo prova contraria.
DPR 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 19, 21, 54
Norme IVA sulla detrazione e sui requisiti della fattura: la detrazione IVA e la deducibilità dei costi dipendono dalla regolarità della fattura; l'Amministrazione può provare la falsità mediante presunzioni e indizi per privare il contribuente della detrazione.
DPR 29 settembre 1973, n. 917 (TUIR), art. 5
Regole sull'imputazione del reddito di partecipazione ai soci: il reddito imputato al socio si considera percepito salvo prova contraria e comporta conseguenze fiscali anche in capo al socio.
DPR 600 del 1973, art. 46
Norma sulle sanzioni per infedele dichiarazione: richiamata la possibilità di applicare sanzioni per rettifiche che comportano maggior reddito imputato al socio.
Decreto-Legge 2 marzo 2012, n. 16, art. 8, comma 3 (conv. L. 26 aprile 2012, n. 44)
"le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano, in luogo di quanto disposto dalla L. 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 14, comma 4-bis, previgente, anche per fatti, atti o attivita' posti in essere prima dell'entrata in vigore, degli stessi commi 1 e 2, ove piu' favorevoli..."
Ius superveniens che modifica la disciplina della deducibilità dei costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti: alla luce della modifica, i costi sostenuti nell'ambito di frodi carosello sono, salvo eccezioni legate ai principi del TUIR (effettività, inerenza, competenza, certezza, determinabilità), deducibili per l'acquirente anche se consapevole della frode.
L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4-bis (previgente)
Norma previgente sull'indeducibilità dei costi connessi a reati fiscali; sostituita e limitata dall'intervento del D.L. 16/2012 che ha reso più favorevole la posizione del contribuente in alcuni casi.
Massime di principio
- Onere della prova: l'Amministrazione deve fornire elementi indiziari validi, idonei a formare una presunzione semplice di fittizietà delle fatture (gravità, precisione e concordanza); se ciò avviene, l'onere si sposta sul contribuente che deve dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni.
- Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti: in caso di frodi carosello l'Amministrazione deve anche provare, anche per via presuntiva, che il destinatario era a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza della partecipazione all'evasione; se prova tale consapevolezza, il contribuente deve dimostrare di aver adottato la diligenza massima esigibile per non essere coinvolto.
- Deduzione dei costi (iure superveniens): dalla modifica normativa (D.L. 16/2012) discende che i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti possono essere deducibili per l'acquirente, anche se consapevole della frode, salvo che tali costi contrastino con i principi generali del TUIR (effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità); il giudice di merito deve verificare tale parametro.
- Sanzioni ai soci: per l'applicazione delle sanzioni tributarie ex D.Lgs. 471/1997, art.5, non è richiesto un dolo specifico; è sufficiente la presunzione di colpa risultante dalla coscienza e volontà dell'atto vietato. Per i soci non amministratori la colpa può consistere nell'omesso o insufficiente esercizio dei poteri di controllo sui bilanci; per i soci amministratori nella carenza di gestione e controllo.
- Motivazione degli atti e degli avvisi: per censurare la motivazione dell'avviso di accertamento in cassazione il ricorrente deve rendere il mezzo autosufficiente (produrre o trascrivere l'avviso/atto impugnato) altrimenti la doglianza è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- Controllo della motivazione di merito: la Corte di legittimità non riesamina liberamente il merito della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; può censurare solo vizi di motivazione, illogicità o errata applicazione del diritto, non la diversa valutazione della credibilità dei fatti a meno che sia manifestamente illogica.
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