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Sentenza

Sentenza n. 2564/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento - del provvedimento del 17 luglio 2025 che dispone la non ammissione alla classe successiva, adottato nei confronti del minore figliolo dei ricorrenti; - del verbale n. 7 del Consiglio della Classe della classe 1^I del 17 luglio 2025, successivamente conosciuto, del Liceo Scientifico Statale “-OMISSIS-”, con il quale lo studente per l'anno scolastico 2024-2025, è stato dichiarato non ammesso alla classe successiva dopo la sospensione, anche per la parte relativa alle valutazioni compiute in premessa, di tutti i giudizi espressi nei confronti dell'alunno, nonché le relative attribuzioni di punteggio, le valutazioni delle verifiche dell'andamento didattico-disciplinare attribuiti nelle singole discipline di insegnamento sulla cui scorta è stata disposta la negativa deliberazione del Consiglio di classe; - delle prove scritte ed orali sostenute dal figlio dei ricorrenti relativamente alle discipline di Fisica e Matematica; - del verbale n. 6 del 13/06/2025 con cui il Consiglio di Classe, richiamando in premessa la normativa vigente in materia che regola lo svolgimento degli scrutini e la valutazione degli alunni, nonché i principi e i criteri deliberati in merito dagli organi Collegiali, ha rinviato la formulazione del giudizio finale per l'alunno con DSA -OMISSIS-; - della comunicazione pervenuta agli odierni ricorrenti a mezzo mail in data 18/06/2025 prot. -OMISSIS-, in cui il Consiglio di Classe 1^I ha accertato la presenza di una carenza nelle discipline di Fisica con voto 5/10 e Latino con voto 4/10, istituendo i corsi di recupero per entrambe le materie nonché, degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento, ancorché non conosciuti, adottati dal Consiglio di Classe. E, PER LA DECLARATORIA del diritto del figlio dei ricorrenti ad essere ammesso alla classe II^ I ancorché in via cautelare presidenziale e/o collegiale e, conseguentemente, del diritto all'ammissione con riserva alla classe II^ I de qua.

Giustizia amministrativa202509877

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: non ammissione alla classe successiva dello studente, unitamente agli atti di scrutinio, alle valutazioni disciplinari e alle prove di recupero

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento del 17 luglio 2025 con cui il Consiglio di classe ha disposto la non ammissione del figlio minore alla classe successiva, nonché i verbali di scrutinio e di rinvio del giudizio finale, la comunicazione relativa alle carenze riscontrate in Fisica e Latino e le prove scritte e orali di Fisica e Matematica. Sono state dedotte censure di violazione delle norme in materia di alunni con DSA e di eccesso di potere sotto vari profili, con riferimento alle valutazioni effettuate, alle modalità delle prove e all'impiego degli strumenti compensativi e delle misure dispensative. Nel corso del giudizio era stata proposta anche istanza cautelare, diretta alla sospensione della non ammissione e all'ammissione con riserva alla classe successiva.

La decisione

Il TAR dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. In sede cautelare il Tribunale aveva sospeso la non ammissione e disposto la ripetizione degli esami di recupero con l'ausilio degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalla normativa. L'istituto ha dato esecuzione all'ordinanza, sottoponendo nuovamente il minore alle prove, che non sono state superate. Con memoria dell'8 gennaio 2026 il difensore, munito di procura speciale anche a rinunciare al ricorso, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio ha ritenuto vincolante tale dichiarazione, in applicazione del principio dispositivo, escludendo di poter decidere nel merito una controversia rispetto alla quale la parte non manifesta più interesse. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 74 c.p.a.

    Il ricorso è stato definito con sentenza in forma semplificata, secondo il riferimento contenuto nell'epigrafe.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto, unitamente alla normativa in materia di protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base normativa per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato nel provvedimento a fondamento della protezione dei dati personali.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato nel provvedimento con riguardo al trattamento dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-bis d.lgs. 196/2003

    Il riferimento del dispositivo alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali è collegato all'oscuramento dei dati sensibili; il testo non espone un'ulteriore interpretazione specifica.

Massime di principio

  • La dichiarazione del difensore, munito di procura speciale, di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito determina l'improcedibilità del ricorso quando non residui un interesse attuale alla decisione.
  • In applicazione del principio dispositivo, il giudice amministrativo non può decidere nel merito una controversia quando la parte ricorrente abbia validamente dichiarato di non avere più interesse alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelare

Testo integrale

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