Sentenza n. 1520/2026 - Salerno, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla carta del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il diritto di un’insegnante assunta a tempo determinato con contratto annuale o equiparato all’attribuzione della carta del docente del valore annuo di 500 euro per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, con condanna del Ministero ad accreditare le somme dovute. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 24 giugno 2025. A fronte del perdurante inadempimento, la ricorrente ha chiesto la dichiarazione dell’obbligo del Ministero di conformarsi al giudicato, il pagamento delle somme dovute, l’assegnazione di un termine per adempiere e la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il ricorso è stato ritenuto ricevibile perché depositato entro quindici giorni dalla notificazione all’Amministrazione e ammissibile perché era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l’esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni statali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era stata correttamente notificata, era passata in giudicato e non risultava eseguita. Il Ministero, costituitosi con una memoria di mera forma, non ha dimostrato l’avvenuto pagamento; il giudice ha applicato il principio secondo cui grava sull’Amministrazione debitrice l’onere di provare l’adempimento. È stato quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o, se anteriore, dalla sua notificazione. Per il caso di ulteriore inadempimento è stato nominato Commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega e con un ulteriore termine di sessanta giorni per provvedere al pagamento. Il ricorrente è stato onerato della restituzione del titolo esecutivo o del rilascio della quietanza in caso di pagamento. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 45, comma 1, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato, insieme all’art. 87, comma 3, c.p.a., per ritenere tempestivo il deposito del ricorso per ottemperanza entro quindici giorni dalla notificazione all’Amministrazione.
art. 87, comma 3, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato, insieme all’art. 45, comma 1, c.p.a., in relazione al termine di deposito del ricorso per ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto
Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce presupposto per l’ammissibilità dell’azione esecutiva nei confronti dell’Amministrazione statale.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La sentenza del giudice ordinario, oggetto di ottemperanza, ne ha accertato il contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui limitava la carta del docente ai soli insegnanti a tempo indeterminato.
clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
È stata posta a fondamento del riconoscimento del diritto alla carta del docente anche in favore degli insegnanti assunti a tempo determinato con contratto annuale o equiparato.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato, correttamente notificata all’Amministrazione e divenuta esecutiva, impone il pagamento di somme di denaro, la mancata esecuzione legittima il ricorso per ottemperanza una volta decorso il termine dilatorio previsto per le amministrazioni statali.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione debitrice che contesti o non riconosca l’inadempimento deve dimostrare l’avvenuta esecuzione del giudicato; la mera costituzione formale, priva della prova del pagamento o dell’adempimento, non è sufficiente.
- Accertata l’inesecuzione del giudicato, il giudice amministrativo può assegnare all’Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d’ora un Commissario ad acta incaricato di sostituirsi all’Amministrazione in caso di ulteriore inerzia.
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto un obbligo pecuniario, il Commissario ad acta può essere incaricato di compiere tutti gli atti necessari al pagamento della somma dovuta, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente.
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