Cassazione Penale, Ordinanza n. 35332/2026 del 05/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza dell'8 aprile 2025 della Corte d'appello di Firenze, che aveva dichiarato non doversi procedere per prescrizione in relazione ai reati di minaccia e lesioni contestati ai capi C e D, rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna di primo grado, compresa la responsabilità per furto aggravato. Il primo motivo denunciava l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge per la mancata declaratoria di improcedibilità ai sensi dell'art. 344-bis c.p.p.; la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato, perché il furto pluriaggravato era stato commesso prima del 1° gennaio 2020 e il relativo regime di improcedibilità non era applicabile. Il secondo motivo deduceva vizi di motivazione sull'applicazione della recidiva reiterata infraquinquennale; è stato dichiarato inammissibile perché la questione, non proposta in appello, era nuova e riguardava una valutazione di merito non deducibile per la prima volta in cassazione. Il terzo motivo censurava la motivazione sull'affermazione di responsabilità, ma è stato ritenuto non consentito nella misura in cui sollecitava una rivalutazione degli elementi probatori riservata al giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo sull'art. 344-bis c.p.p., inapplicabile al fatto di furto pluriaggravato commesso prima del 1° gennaio 2020; ha considerato nuovo e quindi non proponibile per la prima volta in cassazione il motivo sulla recidiva reiterata infraquinquennale; ha escluso che il terzo motivo potesse ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio. La sentenza d'appello resta ferma, inclusa la declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati di minaccia e lesioni e la conferma della responsabilità per il furto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
l'imputato è stato ritenuto responsabile di un fatto di reato - furto pluriaggravato - commesso antecedentemente al 1° gennaio 2020, per il quale, pertanto, non trova applicazione il regime d'improcedibilità
Il regime di improcedibilità dell'art. 344-bis c.p.p. non si applica al reato commesso prima del 1° gennaio 2020.
trattandosi di questione che involge profili di merito (ossia, attinenti all'uso della discrezionalità del giudice) non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.
Una questione di merito non proposta nei precedenti gradi non può essere introdotta per la prima volta con il ricorso per cassazione.
trattandosi di questione che involge profili di merito (ossia, attinenti all'uso della discrezionalità del giudice) non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.
Le questioni non dedotte in appello e attinenti al merito non sono proponibili per la prima volta in cassazione, secondo il combinato disposto con l'art. 606, comma 3, c.p.p.
Massime di principio
- Il regime di improcedibilità previsto dall'art. 344-bis c.p.p. non si applica ai reati commessi prima del 1° gennaio 2020.
- Una censura relativa a una questione di merito, non proposta in appello e connessa all'esercizio della discrezionalità del giudice, non può essere introdotta per la prima volta nel giudizio di cassazione.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una nuova lettura degli elementi di fatto o una rivalutazione delle prove per sostituire alle conclusioni del giudice di merito una diversa ricostruzione.
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