Cassazione Penale, Sentenza n. 42042/2022 del 08/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in tre motivi: 1) vizio di motivazione per mancato proscioglimento in relazione all'attendibilità della misurazione etilometrica effettuata circa 1 ora e 12 minuti dopo il sinistro, con richiamo al profilo fisiologico (fase ascendente/discendente dell'alcolemia) e alla necessità di estrapolare il tasso al momento della guida; 2) vizio di motivazione per aver qualificato la condotta nella fascia di maggiore gravità nonostante, secondo il ricorrente, l'inattendibilità della rilevazione avrebbe imposto il favore rei; 3) vizio di motivazione per mancata riduzione della pena al minimo edittale, per non aver valutato elementi favorevoli allegati in appello.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di legittimità ha ritenuto inammissibile la rivalutazione del materiale probatorio in sede di legittimità e ha confermato la valutazione di merito secondo cui la misurazione etilometrica, pur effettuata con un intervallo di circa 1 ora e 12 minuti dal sinistro, non risultava inattuale in termini decisivi. La Corte ha inoltre ritenuto rilevante il superamento della soglia di 1,50 g/l (valori rilevati: 1,79 g/l e 1,72 g/l) come autonoma dimostrazione del grado di ebbrezza al momento della guida. Sulla base di giurisprudenza consolidata, le misurazioni anche a distanza di tempo possono mantenere valore probatorio se sussiste un apprezzabile collegamento tra incidente e reperimento del conducente e non vi è soluzione di continuità. Quanto alla determinazione della pena, la Corte ha ritenuto adeguata la sanzione applicata, motivando la scelta anche in relazione all'elevato tasso alcolemico e alla provocazione dell'incidente; il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 186 Codice della Strada
commi 2 lettera C, 2-bis e 2-sexies
Norma applicata per contestare la guida in stato d'ebbrezza aggravata: la Corte ha ritenuto integrati gli elementi di aggravamento (tasso alcolemico oltre 1,5 g/l, provocazione di incidente, orario notturno) e ha qualificato la fattispecie nella più grave ipotesi prevista dall'articolo
art. 133 cod. pen.
Richiesta di motivazione specifica quando la pena adottata è pari o superiore al medio edittale: la Corte ha valutato i criteri soggettivi e oggettivi ex art.133 (funzione rieducativa, retributiva e preventiva) e ha motivato la scelta del trattamento sanzionatorio in relazione all'elevato tasso alcolemico e alla provocazione dell'incidente
Giurisprudenza di legittimità
Sez. 6, Sentenza n. 35594 del 16/06/2015, Morotti, Rv. 264665
Principio richiamato secondo cui misurazioni etilometriche effettuate anche a distanza di qualche ora possono essere riconosciute attendibili se è stabilita una connessione apprezzabile tra incidente e reperimento del conducente e se non vi è soluzione di continuità; la Corte lo ha utilizzato per ritenere affidabili le rilevazioni operate nel caso concreto
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina il merito probatorio: le valutazioni sulle prove strumentali (etilometro) e sulle circostanze di fatto appartengono al giudice di merito e richiedono elementi oggettivi per essere riformate in sede di legittimità
- Una misurazione etilometrica effettuata anche dopo oltre un'ora dal sinistro può conservare valore probatorio se esiste un collegamento immediato tra incidente e reperimento del conducente e non vi è soluzione di continuità nella catena degli eventi
- Valori particolarmente elevati di alcolemia (es. oltre 1,5 g/l) forniscono una forte presunzione del grado di ebbrezza al momento della guida e rendono più difficile il successo di doglianze fondate solo su ragionamenti fisiologici non corroborati da dati oggettivi
- Per ottenere l'applicazione del favor rei o un'inquadramento in fattispecie meno grave, il difensore deve produrre elementi specifici e convincenti che dimostrino l'inattualità o l'erroneità della rilevazione (es. elementi temporali certi sull'assunzione di alcool, esami ematici con tempi certi, documentazione clinica)
- Nella determinazione della pena, l'adozione di una soglia di pena pari o superiore al medio edittale richiede motivazione puntuale rispetto ai criteri dell'art.133 cod. pen.; l'esistenza di un elevato tasso alcolemico e la provocazione di un incidente sono elementi che giustificano un inasprimento
- Il principio del dubbio (favor rei) opera solo quando emergano dubbi ragionevoli e specifici; mere teorie fisiologiche o generiche non sono sufficienti in assenza di dati concreti che mettano in crisi la catena probatoria
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