Cassazione Penale, Sentenza n. 3899/2023 del 30/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Carone impugnava il decreto con cui la Corte d'appello, in riforma del provvedimento del Tribunale (su rinvio della Cassazione e su appello del P.M.), aveva disposto la confisca di un immobile. Denunciava violazioni di legge (art. 606 lett. b) e c) c.p.p.; riferimenti al D.Lgs. 6/9/2011 n.159 artt. 24, 27, 10 e art. 7; art.125 c.p.p., nonché presunta violazione dell'art. 627 c.p.p.), sostenendo in sostanza che l'esistenza di un finanziamento bancario dimostrerebbe la lecita provenienza delle somme impiegate per l'acquisto e che il giudice d'appello avrebbe dovuto prima valutare l'idoneità di quel finanziamento a giustificare l'acquisto e solo dopo le modalità della sua ottenimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adempiuto al compito di colmare i profili motivazionali indicati nel rinvio, valutando: a) la consistenza patrimoniale del prevenuto al momento dell'acquisto; b) l'impossibilità che l'acquisto fosse stato finanziato con risorse lecite diverse da quelle derivanti dal finanziamento; c) la misura dei profitti illeciti. La Cassazione ha confermato la valutazione della Corte d'appello che ha accertato profitti di notevole entità (es. circa 400.000 euro per fatti di ricettazione) e redditi leciti familiari minimi (circa 6.120 euro) e ha stabilito che la mera esistenza di un finanziamento bancario non prova la lecita provenienza delle somme, poiché il credito è un onere che richiede risorse per il rimborso; quindi, anzi, l'accesso al credito può essere sintomatico del reimpiego di risorse illecite quando non esistono risorse lecite per sostenere i rimborsi. Esito processuale: ricorso inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia)
art.10, art.24, art.27, art.7
Le norme sul codice antimafia sono state richiamate in relazione alla confisca di prevenzione: il giudice deve accertare la provenienza illecita delle risorse e il nesso tra pericolosità sociale/attività delittuosa e beni acquisiti; la Corte ha applicato tali principi per giustificare la confisca dell'immobile.
Codice di procedura penale
art.606 lett. b) e c), art.627 (comma 3), art.611, art.616, art.125
Art.606: motivi di ricorso per cassazione evocati dal ricorrente; art.627: limiti e obblighi del giudice nel nuovo esame dopo annullamento con rinvio (la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello abbia adempiuto correttamente al rinvio); art.611: modalità di trattazione; art.616: norma invocata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso; art.125: richiamato dal ricorrente ma non ritenuto risolutivo.
Giurisprudenza della Cassazione richiamata
Sez. 6, Sent. n. 36421/2021; Sez. 5, Sent. n. 33038/2017; Sez. 6, Sent. n. 21347/2018
Precedenti che chiariscono: i) l'esigenza di indici molteplici e rigorosi per ricollegare acquisti successivi alla fine della pericolosità sociale al reimpiego di proventi illeciti; ii) la presunzione relativa di illecita accumulazione opera anche quando l'acquisto è avvenuto con ricorso al credito bancario; iii) il finanziamento non integra prova di capacità reddituale laddove manchino risorse lecite per sostenere i rimborsi.
Massime di principio
- In materia di confisca di prevenzione, la mera esistenza di un finanziamento bancario per l'acquisto di beni non prova la lecita provenienza delle somme: il credito è un onere e va valutata la capacità di sostenere i costi di rimborso con redditi leciti.
- Se l'acquisto del bene avviene dopo il periodo per cui è stata accertata la pericolosità sociale, il giudice può comunque disporre la confisca qualora sussistano molteplici e rigorosi indici che dimostrino il reimpiego di proventi illeciti.
- In sede di rinnovato esame dopo annullamento con rinvio, il giudice d'appello deve colmare le lacune motivazionali individuate dalla Cassazione, quantificando profitti illeciti e valutando la capacità reddituale del nucleo familiare.
- Quando manca dimostrazione di redditi leciti idonei a sostenere rimborsi del finanziamento, l'accesso al credito può costituire un elemento sintomatico del reimpiego di risorse illecite e non una prova di liceità.
- I ricorsi in Cassazione possono essere dichiarati inammissibili se manifestamente infondati; la mancanza di una valida controargomentazione rispetto alla motivazione richiesta dalla sentenza di rinvio espone il ricorrente al rigetto e alle spese, talvolta con sanzione alla Cassa delle ammende.
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