Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 15/06/2016 n. 774 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Misurecautelari ex art. 22 del d.lgs. n. 472 del 1997 - procedimento - rigetto -disciplina ex art. 669 septies, comma secondo, cod. proc. civ. - riproposizione- ammissibilità. In caso di richiesta di misure cautelari ex art. 22del d.lgs. n. 472 del 1997, è applicabile l'art 669 septies c.p.c. che prevede,a seguito del rigetto, la riproponibilità dell'istanza cautelare, allorquandosi verifichino mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni difatto o di diritto. Pertanto, è legittima la riproposizione della richiestafondata su elementi di novità comprovanti atti di disposizione del patrimoniosuccessivi all'accesso da parte dei funzionari dell'Ufficio accertatore.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La riproposizione della richiesta cautelare è stata ritenuta ammissibile e legittima, poiché basata su elementi di novità idonei a modificare il quadro valutativo precedente. Il rigetto della prima istanza non impedisce quindi una nuova richiesta quando emergano fatti sopravvenuti o nuove argomentazioni rilevanti.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'ammissibilità della riproposizione di una richiesta di misure cautelari prevista dall'art. 22 del d.lgs. n. 472 del 1997, dopo che una precedente istanza era stata rigettata. La nuova richiesta era fondata su elementi sopravvenuti, in particolare su atti di disposizione del patrimonio compiuti dal contribuente successivamente all'accesso dei funzionari dell'Ufficio accertatore. Si è posto quindi il problema dell'applicabilità dell'art. 669-septies, comma 2, c.p.c., che consente di riproporre l'istanza cautelare quando mutino le circostanze o siano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.

Norme richiamate

  • Art. 22 del d.lgs. n. 472 del 1997

    Disciplina la richiesta di misure cautelari a tutela dei crediti derivanti da violazioni tributarie. La richiesta può essere nuovamente esaminata quando sussistano presupposti nuovi o sopravvenuti.

  • Art. 669-septies, comma 2, c.p.c.

    A seguito del rigetto, la domanda cautelare può essere riproposta se si verificano mutamenti nelle circostanze o vengono dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.

    La norma è applicabile anche alle misure cautelari tributarie ex art. 22 del d.lgs. n. 472 del 1997. Il rigetto non produce un divieto assoluto di riproposizione, purché la nuova istanza non sia una mera reiterazione della precedente e si fondi su elementi realmente nuovi.

Massime di principio

  • Il rigetto di una richiesta cautelare non preclude in modo definitivo la possibilità di proporre una nuova istanza.
  • La riproposizione è ammissibile solo se intervengono mutamenti delle circostanze o vengono introdotte nuove ragioni di fatto o di diritto rilevanti.
  • Gli atti di disposizione del patrimonio compiuti dopo il primo accertamento o accesso possono costituire elementi sopravvenuti idonei a giustificare una nuova richiesta cautelare.
  • Una nuova istanza deve evidenziare con precisione gli elementi sopravvenuti e spiegare perché essi modificano la valutazione effettuata nel precedente procedimento; una semplice ripetizione delle medesime ragioni resta inammissibile o infondata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.