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Sentenza

Sentenza del 19/08/2015 n. 16943 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Campania che aveva confermato l'accertamento con cui l'Agenzia delle entrate aveva rettificato, ai fini IRPEF per l'anno 1998, il reddito soggetto a tassazione separata per omessa dichiarazione della plusvalenza realizzata mediante cessione di azienda. I tre motivi riguardavano: la carenza di motivazione della sentenza d'appello, il contestato utilizzo del medesimo valore della plusvalenza determinato ai fini di altre imposte e l'omessa indicazione del metodo seguito dall'Ufficio per determinare l'avviamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza esaminare nel merito le censure. Poiché la sentenza impugnata era stata depositata prima dell'abrogazione dell'art. 366-bis c.p.c., il ricorrente avrebbe dovuto formulare, per i motivi fondati sugli artt. 360, nn. 1-4, c.p.c., specifici quesiti di diritto e, per il motivo relativo al vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, un chiaro e sintetico momento di sintesi. Tali requisiti mancavano. E.E. è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 3.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36

    La norma è stata richiamata dal ricorrente per contestare la struttura e la motivazione della sentenza tributaria d'appello.

  • Artt. 132 e 276 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.

    Sono stati invocati per sostenere la nullità o insufficienza della motivazione della sentenza della CTR.

  • Art. 111 Cost.

    È stato richiamato in relazione all'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 2

    Il ricorrente ne ha denunciato la violazione in relazione alla determinazione della plusvalenza e all'utilizzo di un valore già considerato ai fini di altre imposte; la Corte non ha esaminato la questione nel merito.

  • L. n. 241 del 1990, art. 3

    È stato invocato per contestare la carenza di motivazione dell'atto impositivo quanto al metodo utilizzato per determinare l'avviamento; anche questa censura non è stata esaminata per l'inammissibilità del ricorso.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Applicabile alle sentenze depositate prima della sua abrogazione, imponeva, a pena di inammissibilità, la formulazione di quesiti di diritto per i motivi di violazione di legge e di un momento di sintesi per il vizio di motivazione. La mancata osservanza di tali requisiti ha determinato l'inammissibilità del ricorso.

  • L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d)

    Ha abrogato l'art. 366-bis c.p.c. a decorrere dal 4 luglio 2009, ma l'abrogazione non si applicava alla sentenza impugnata, depositata il 23 aprile 2009.

  • Art. 384 c.p.c.

    È richiamato per evidenziare la funzione dei quesiti di diritto, diretti a consentire l'enunciazione del principio di diritto da parte della Corte di cassazione.

Massime di principio

  • Nei giudizi di cassazione occorre verificare quale disciplina processuale ratione temporis sia applicabile in base alla data di deposito della sentenza impugnata.
  • Quando l'art. 366-bis c.p.c. era applicabile, la mancata formulazione dei quesiti di diritto o del momento di sintesi comportava l'inammissibilità del ricorso, impedendo l'esame delle questioni sostanziali.
  • I motivi di ricorso per cassazione devono essere autosufficienti, specifici e collegati chiaramente alla decisione impugnata; non è sufficiente riproporre genericamente le doglianze già formulate nei gradi di merito.
  • L'inammissibilità per un requisito processuale preliminare rende normalmente superfluo l'esame delle contestazioni relative alla correttezza dell'accertamento tributario o alla motivazione dell'atto impositivo.
  • La soccombenza nel giudizio di cassazione comporta ordinariamente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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