Sentenza n. 1029/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Cagliari che aveva riconosciuto il diritto alla ricostruzione integrale della carriera e al pagamento delle differenze retributive
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., alla sentenza del Tribunale ordinario di Cagliari, Sezione lavoro, n. 409/2024, passata in giudicato. Tale pronuncia aveva disapplicato il decreto di ricostruzione della carriera, riconosciuto il diritto al computo integrale dei servizi prestati con contratti a termine anteriormente all’immissione in ruolo, ordinato il collocamento nella classe stipendiale corrispondente all’anzianità complessiva utilmente valutabile e condannato il Ministero al pagamento delle differenze retributive, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ove maggiore, nonché delle spese di lite. La sentenza era stata notificata al Ministero, ma l’Amministrazione non aveva posto in essere alcun adempimento. La ricorrente ha dedotto anche l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, prima della proposizione del ricorso. Ha chiesto la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione del giudicato e, in caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza contestare l’omessa esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto comprovato che la sentenza del giudice del lavoro era stata notificata al Ministero il 4 novembre 2024, che il ricorso per ottemperanza era stato notificato il 28 aprile 2026 e che era inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il giudice ha considerato la sentenza passata in giudicato in applicazione del principio di non contestazione, pur in assenza dell’attestazione della cancelleria, rilevando che l’Amministrazione non aveva contestato tale circostanza. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla pronuncia del giudice ordinario entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza del TAR, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante la ricostruzione della carriera nei termini stabiliti dal giudice del lavoro. Per l’eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega anche a un dirigente dell’Ufficio scolastico regionale competente, assegnando al commissario 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà ricorrere al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio, ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente della stessa Amministrazione. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Fondano l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e consentono al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione l’adozione degli atti necessari, nonché di nominare un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di promuovere l’esecuzione nei confronti dell’Amministrazione statale; nel caso concreto il termine era inutilmente decorso.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione debitrice nei capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti, il ricorso al pagamento in conto sospeso; tale facoltà è stata riconosciuta al commissario ad acta.
art. 74 c.p.a.
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato impone a un’Amministrazione statale obblighi di ricostruzione della posizione giuridica ed economica di un dipendente e di pagamento di somme di denaro, l’inerzia dell’Amministrazione legittima il ricorso per ottemperanza dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata contestazione da parte dell’Amministrazione della formazione del giudicato può consentire al giudice di ritenere provata tale circostanza in applicazione del principio di non contestazione, anche in assenza dell’attestazione della cancelleria, purché dagli atti emerga la notificazione della pronuncia e non risultino contestazioni sul suo passaggio in giudicato.
- Il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’Amministrazione di dare piena e completa esecuzione al giudicato entro un termine determinato, specificando le attività amministrative necessarie per conformarsi alla pronuncia del giudice della cognizione.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, attribuendogli il potere di adottare in via sostitutiva tutti gli atti e le operazioni necessari all’esecuzione del giudicato entro il termine assegnato.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente della stessa Amministrazione debitrice, anche con facoltà di delega a un dirigente territorialmente competente; se si tratta di un dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa, non è dovuto uno specifico compenso per l’attività commissariale.
- Quando l’Amministrazione statale non disponga di fondi nei pertinenti capitoli di bilancio per eseguire il giudicato pecuniario, il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
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