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Sentenza

Sentenza n. 9940/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento: A) della Graduatoria unica nazionale Ue pubblicata nell'area riservata del portale CINECA il giorno 8 gennaio 2026 di ammissione al ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria nella quale parte ricorrente non risulta ammessa per l’anno accademico 2025-26; B) della pagina personale pubblicata all’interno dell’area riservata del portale mediante la quale i partecipanti hanno potuto prendere visione dell'esito delle prove e del risultato conseguito in termini di punteggio equalizzato totale e per sezione; C) del decreto direttoriale del Ministero dell’Università e della Ricerca con i relativi allegati 1, 2 e 3 recante le “modalità di svolgimento del Test e della successiva formazione delle graduatorie di merito per l’accesso ai corsi di Laurea Magistrale in Medicina, Chirurgia ed Odontoiatria e Protesi Dentaria e medicina veterinaria; D) del decreto Ministeriale n. 418 del 30.5.2025 – pubblicato il 4.6.26 – reca la disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina, Chirurgia, Odontoiatria e protesi Dentaria e Medicina Veterinaria, relativamente all'anno accademico 2025-2026; E) del Decreto Legislativo del 15.5.2025 n. 71 disciplina le nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), d), e), i) e l) della legge 14 marzo 2025, n. 26. (25G00080) (GU Serie Generale n.112 del 16-05-2025); F) dei decreti-bandi, adottati ed emanati dai Rettori p.t. dell'Università indicata in epigrafe, con i quali è stato istituito il numero programmato per l’anno accademico 2025/2026; G) in parte qua degli atti e provvedimenti, non conosciuti, con i quali l'Ateneo indicato in epigrafe ha accertato la potenziale offerta formativa di ciascuno di essi, in ragione delle effettive capacità ricettive e didattiche, così come svolta e comunicata al Ministero, riguardante i corsi in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026, nonché dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati; G) ove esistenti, dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni; H) di ogni altro atto agli stessi presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi: gli atti richiamati nel D.M, d’aula dell’Università di Bologna, presso la quale la ricorrente ha espletato i due esami, ivi compresi i verbali di correzione delle prove; e per l’accertamento del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa al Corso di Laurea in questione per l'anno accademico 2025-2026 nella sede di prima scelta o, in subordine, presso altri sedi disponibili o, in via subordinata, del diritto di parte ricorrente a ripetere il test secondo canoni di equità e giustizia;

Giustizia amministrativa202605331

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatoria nazionale dell'8 gennaio 2026 e atti presupposti relativi alle modalità di svolgimento e valutazione delle prove e alla formazione della graduatoria per l'accesso ai corsi di medicina, odontoiatria e medicina veterinaria

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni e università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha contestato gli esiti della selezione per l'accesso ai corsi di medicina e odontoiatria per l'anno accademico 2025/2026, impugnando la graduatoria nazionale, la pagina personale con i risultati delle prove, i decreti ministeriali e direttoriali disciplinanti il test e la formazione delle graduatorie, il decreto legislativo attuativo, i bandi degli atenei, gli atti relativi alla determinazione dell'offerta formativa e gli eventuali verbali di correzione. Ha dedotto plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere e ha chiesto l'ammissione al corso nella sede di prima scelta o in altra sede disponibile, ovvero, in subordine, la ripetizione del test. La ricorrente ha notificato il ricorso alle amministrazioni, ma non ad almeno uno dei controinteressati utilmente collocati nella graduatoria. Nel ricorso aveva chiesto l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami solo in via eventuale. La graduatoria era stata pubblicata l'8 gennaio 2026; la notifica alle sole amministrazioni era stata effettuata il 9 marzo 2026, ultimo giorno utile, e il ricorso era stato depositato il 23 marzo 2026. Il TAR ha rilevato d'ufficio il possibile vizio di inammissibilità e ha esaminato anche la richiesta di notifica per pubblici proclami.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile, senza esaminare i motivi sostanziali relativi alla graduatoria e alle prove. Ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a., l'azione di annullamento deve essere notificata, a pena di decadenza, oltre che all'amministrazione che ha emanato l'atto, ad almeno uno dei controinteressati individuati nell'atto. Tale notifica costituisce condizione di ammissibilità ed è un adempimento preliminare essenziale. La mera richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami non supplisce all'omessa notifica individuale e non consente una sanatoria tardiva. L'art. 41, comma 4, c.p.a. presuppone la particolare difficoltà della notifica ordinaria e consente di chiedere l'autorizzazione entro il termine decadenziale, ma non esonera dal rispetto del termine di impugnazione. Nel caso concreto, la notifica alle sole amministrazioni è stata eseguita l'ultimo giorno utile; l'autorizzazione richiesta successivamente sarebbe stata comunque tardiva. Non è stata allegata né provata un'impossibilità non imputabile alla ricorrente, né risultava che ella avesse richiesto all'amministrazione i dati dei controinteressati mediante accesso. La mancata pronuncia del TAR originariamente adito sull'istanza di notifica per pubblici proclami non ha determinato un errore scusabile, poiché l'istanza era eventuale e non risultava accompagnata dalla tempestiva notifica ad almeno un controinteressato. Le spese sono state compensate per la limitata attività difensiva delle amministrazioni.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge

    La notifica ad almeno un controinteressato entro il termine decadenziale è condizione di ammissibilità dell'azione di annullamento.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità

    La notifica per pubblici proclami richiede una specifica autorizzazione giudiziale e non elimina l'obbligo di attivarsi tempestivamente entro il termine decadenziale.

  • art. 49, commi 1 e 3, c.p.a.

    Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri

    L'integrazione del contraddittorio opera quando il ricorso sia stato notificato almeno a un controinteressato; non consente di sanare l'omessa notifica originaria a tutti i controinteressati quando non ne sia stato notificato nessuno.

  • art. 29 c.p.a.

    Il termine decadenziale per l'azione di annullamento deve essere rispettato anche quando si chieda l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.

  • art. 52, comma 2, c.p.a.

    L'eventuale richiesta di autorizzazione relativa alle modalità di notificazione non consente di superare la scadenza del termine per la notifica del ricorso.

  • art. 60 c.p.a.

    Il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata all'esito della trattazione cautelare, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • Nell'azione di annullamento, la notifica del ricorso entro il termine decadenziale all'amministrazione emanante e ad almeno uno dei controinteressati individuati nell'atto è condizione di ammissibilità del ricorso.
  • La mera richiesta di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami, anche se formulata nel ricorso introduttivo, non sana l'omessa notifica tempestiva ad almeno un controinteressato.
  • La notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata solo quando ricorra una particolare difficoltà della notificazione ordinaria e la parte si sia attivata entro il termine decadenziale; l'autorizzazione non consente una notificazione a sanatoria dopo la scadenza del termine.
  • La mancata conoscenza dei dati personali dei controinteressati non integra, di per sé, una causa non imputabile che giustifichi la rimessione in termini o l'autorizzazione tardiva alla notifica, poiché la parte può richiedere tali dati all'amministrazione mediante accesso.
  • L'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 49 c.p.a. presuppone che il ricorso sia stato notificato almeno a uno dei controinteressati; in mancanza di tale notifica originaria, il ricorso è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariTermini e notificazione del ricorsoLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrereTutela del terzo

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