Cassazione Penale, Sentenza n. 9941/2025 del 12/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello per più censure: 1) prescrizione di numerosi capi di imputazione; 2) vizi di motivazione sulla valutazione della documentazione fiscale e sua utilizzabilità probatoria; 3) vizi di motivazione e violazione del principio di giudizio "oltre ogni ragionevole dubbio" relativamente all'attendibilità dei pazienti, alla qualificazione delle prestazioni rispetto alle competenze di igienista dentale e alla configurabilità del reato di esercizio abusivo (art. 348 c.p.); 4) violazione del principio del bis in idem per la sovrapposizione di capi (capo c e u); 5) insufficiente motivazione circa la contestazione di una "diagnosi" (capo t); 6) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) in favore di Padoin; 7) omissione della riduzione di pena prevista per il rito abbreviato (art. 442, comma 2 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi di ricorso ritenendo la motivazione della Corte d'appello, in sede di rinvio, adeguata e conforme alle prescrizioni di questa Corte (motivazione rafforzata, analisi delle dichiarazioni testimoniali e della documentazione fiscale, specificazione delle singole condotte). Ha inoltre confermato la qualificazione del fatto come unico reato continuato di esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.) e ha ritenuto non applicabile l'esimente della particolare tenuità per la Padoin. Ha dichiarato infondati i motivi relativi al bis in idem e alla mancata prova della diagnosi laddove l'esecuzione della radiografia è ritenuta comunque sufficiente a integrare il fatto. Accoglie invece il settimo motivo: la Corte d'appello aveva omesso di applicare la riduzione di pena prevista per il rito abbreviato; su questo punto la Cassazione ha annullato senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rideterminato le pene finali: per Silvio e Mattia Gasparella, 3 mesi e 10 giorni di reclusione e euro 6.666,00 di multa; per Laura Padoin, 2 mesi e 20 giorni di reclusione e euro 5.333,00 di multa. Restano confermate le condanne di merito (artt. 110 e 348 c.p. per i fatti ritenuti provati), la sospensione condizionale della pena e le statuizioni civili (risarcimento e spese), nonché l'assorbimento o l'assoluzione per i singoli capi menzionati nella sentenza d'appello (per Mattia alcuni capi assolti).
Norme richiamate
art. 110 c.p.
Principio di concorso di persone nel reato: la condotta è stata valutata come concorso tra gli imputati per l'esercizio abusivo della professione.
art. 348 c.p.
Reato di esercizio abusivo della professione: la Corte ha confermato che la reiterazione di atti costituisce reato eventualmente abituale che si considera consumato nell'ultimo atto; nel caso concreto le plurime prestazioni sono state ritenute un unico reato continuato.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Norme sui motivi di cassazione relativi a violazione di legge e vizi di motivazione: la Corte ha usato tali parametri per esaminare le censure dedotte dai ricorrenti, ritenendo inammissibili o infondate quelle che impongono una rianalisi del merito non ammessa in sede di legittimità.
art. 531 c.p.p.
Richiamato nella deduzione relativa alla prescrizione; la Corte ha valutato i termini e applicato il principio che il momento consumativo è l'ultima condotta nel reato continuato, rigettando la censura di prescrizione.
art. 192, comma 1 e art. 546, lett. e) c.p.p.
Regole sulla formazione della prova e sulle questioni rilevabili d'ufficio e sulle prove documentali; la Corte d'appello ha motivato la valutazione della documentazione fiscale come elemento probatorio non manifestamente illogico.
art. 533, comma 1 e art. 530, comma 2 c.p.p.; art. 6 CEDU; artt. 125, comma 3 e 111, comma 6 Cost.
Principi sul grado di certezza richiesto (oltre ogni ragionevole dubbio) e sulle garanzie processuali: la Corte ha ritenuto rispettati tali canoni da parte della Corte territoriale nella motivazione.
D.M. 15 marzo 1999, n. 137 e D.M. 14 settembre 1994, n. 669
Normativa sulle competenze dell'igienista dentale: la Corte territoriale ha valutato e motivato che le condotte contestate eccedevano le competenze consentite, rigettando la censura difensiva che chiedeva una diversa ricostruzione tecnica.
art. 131-bis c.p.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto non applicabile questa causa alla Padoin in presenza della lunga prosecuzione temporale e del numero degli episodi.
art. 442, comma 2 c.p.p.
Riduzione obbligatoria per il rito abbreviato: la Corte ha constatato l'omissione nella sentenza impugnata e ha annullato parzialmente per rideterminare il trattamento sanzionatorio in conformità alla riduzione prevista.
art. 620, lett. l) c.p.p.
Potestà della Cassazione di intervenire sul trattamento sanzionatorio senza rinvio: applicata per rideterminare le pene in favore dei ricorrenti per l'omessa riduzione prevista dall'art. 442 c.p.p.
art. 4 Protocollo n.7 CEDU; artt. 3 e 27, comma 3 Cost.; art. 49 CDFUE
Richiami costituzionali e sovranazionali invocati rispetto a garanzie e divieto di doppia condanna (bis in idem): la Corte ha valutato che non sussisteva un doppio processo/duplicazione ingiustificata e che non c'era violazione del divieto.
Massime di principio
- L'esercizio abusivo della professione quando consiste in plurime prestazioni della stessa professione è configurabile come un unico reato eventuale abituale: il momento consumativo coincide con l'ultimo atto, quindi la prescrizione va valutata su tale base.
- La Corte d'appello che revochi un'assoluzione deve fornire una "motivazione rafforzata": analisi dettagliata di prove, testimonianze e documenti, esponendo le ragioni per superare i dubbi dell'assoluzione di primo grado.
- In Cassazione i rilievi sulla valutazione della prova sono esaminabili solo se concerne la mancanza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione: non è consentito un nuovo giudizio di merito o una rianalisi complessiva della persuasività delle prove.
- La documentazione fiscale, se ben spiegata nella motivazione, può essere valutata come elemento probatorio idoneo a corroborare o confutare dichiarazioni testimoniali; la semplice gestione interna della fatturazione non esclude automaticamente la rilevanza probatoria.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) è applicabile solo in presenza di fatti di modesta gravità, di limitata durata e con scarsa offensività: condotte protratte nel tempo e numerosi episodi rendono normalmente inapplicabile la tenuità.
- La riduzione di pena prevista per il rito abbreviato (art. 442 c.p.p.) è un beneficio che deve essere concretamente applicato nel calcolo del trattamento sanzionatorio; la sua omissione è sanabile in Cassazione con annullamento limitato e rideterminazione della pena.
- Il principio del bis in idem non è automaticamente violato quando vi sia parziale sovrapposizione descrittiva di condotte, purché si tratti di un unico reato continuato o la sovrapposizione non determini duplicazione della punizione.
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