Cassazione Penale, Ordinanza n. 18567/2025 del 16/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua condanna per una serie di furti, limitandosi a rideterminare il trattamento sanzionatorio per la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Con l'unico motivo ha dedotto vizio di motivazione in relazione a due profili: la ritenuta sussistenza della recidiva contestata e l'aumento di pena applicato a titolo di continuazione. In particolare, ha contestato la valutazione sulla recidiva e l'entità dell'aumento ex continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondate le censure sulla recidiva, osservando che la sentenza impugnata aveva congruamente motivato richiamando, tra l'altro, l'ammissione dell'imputato di vivere dei proventi dell'attività delittuosa e l'elevatissimo numero di furti commessi tra il 2009 e il 2019, desunti dal casellario giudiziario, elementi indicativi di pericolosità sociale e propensione a delinquere. Quanto all'aumento per continuazione, la Corte ha rilevato l'aspecificità delle doglianze e la loro manifesta infondatezza, poiché, in presenza di recidiva reiterata, l'aumento doveva essere applicato, ai sensi dell'art. 81, ultimo comma, c.p., necessariamente nella misura di un terzo. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81, ultimo comma, c.p.
necessariamente nella misura di un terzo
in presenza di recidiva reiterata, l'aumento di pena per la continuazione deve essere applicato obbligatoriamente nella misura di un terzo.
Massime di principio
- La motivazione sulla recidiva è sufficiente quando valorizza elementi concreti e significativi della storia criminale dell'imputato, come il numero elevatissimo di precedenti e l'indicazione che egli viva dei proventi dell'attività delittuosa, da cui desumere pericolosità sociale e propensione a delinquere.
- Le censure sul trattamento sanzionatorio devono essere specifiche: doglianze generiche o aspecifiche sull'aumento per continuazione sono inammissibili e, se comunque contrastano con una previsione normativa vincolata, possono essere ritenute manifestamente infondate.
- In caso di recidiva reiterata, l'aumento di pena per il reato continuato è obbligatoriamente determinato nella misura di un terzo ai sensi dell'art. 81, ultimo comma, c.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 16 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18472/2025 del 16/05/2025
- ordinanza_penale · 16 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18476/2025 del 16/05/2025
- ordinanza_penale · 16 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18478/2025 del 16/05/2025
- ordinanza_penale · 16 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18479/2025 del 16/05/2025
- ordinanza_penale · 16 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18480/2025 del 16/05/2025
- ordinanza_penale · 16 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18481/2025 del 16/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →