Sentenza del 14/10/2016 n. 20743 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il perfezionamento del condono previsto dall'art. 9-bis della legge n. 289/2002 per omessi o tardivi versamenti di IVA, IRPEG, ILOR e IRAP. La società aveva presentato le istanze di definizione e, in alcuni casi, versato soltanto la prima rata o pagato tardivamente le somme dovute. I giudici di merito avevano ritenuto sufficiente il primo versamento oppure avevano attribuito il ritardo alle trattative con l'Agenzia delle Entrate relative alla possibile cessione di un immobile in compensazione. L'Agenzia sosteneva invece che il condono fosse valido solo mediante il pagamento integrale e tempestivo di tutte le rate e che l'art. 16-bis della legge n. 289/2002 non avesse modificato tale requisito sostanziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i quattro ricorsi e ha accolto i ricorsi principali dell'Agenzia delle Entrate, rigettando i ricorsi incidentali della società. Ha stabilito che il condono dell'art. 9-bis è un condono clemenziale, il cui perfezionamento è subordinato all'integrale pagamento delle somme dovute entro le scadenze previste. Il solo pagamento della prima rata non è sufficiente; il mancato o tardivo pagamento delle rate successive comporta l'inefficacia della definizione. L'art. 16-bis, introdotto nel 2008, riguarda esclusivamente le modalità di riscossione delle somme residue e non modifica le condizioni di validità del condono. Le trattative per una transazione o per la cessione di un immobile, mai perfezionata, non sospendono i termini di pagamento. Le sentenze impugnate sono state cassate e la Corte ha deciso nel merito rigettando i ricorsi introduttivi della contribuente, con compensazione delle spese.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9-bis
Il condono consente di definire gli omessi o tardivi versamenti mediante il pagamento dell'imposta e degli interessi o, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza sanzioni.
La definizione prevista è un condono clemenziale e si perfeziona soltanto con il pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute. Il pagamento della prima rata non produce da solo l'effetto estintivo.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16-bis, introdotto dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 32, comma 7, convertito dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2
Le somme eventualmente non pagate devono essere riscosse dall'ufficio, come per le altre tipologie di condono.
La disposizione estende alle definizioni ex art. 9-bis procedure più incisive di riscossione, ma non trasforma il condono clemenziale in condono premiale e non elimina il requisito del pagamento integrale. In caso di mancato pagamento, possono essere riscosse anche le sanzioni riferite all'obbligazione originaria.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis
Costituisce il riferimento per la liquidazione e l'iscrizione a ruolo dell'IVA risultante dalla dichiarazione, oggetto delle cartelle impugnate.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis
La Corte lo richiama per evidenziare che, nel condono ex art. 9-bis, l'importo dovuto è già determinato sulla base della dichiarazione e della dichiarazione integrativa, senza necessità di un accertamento straordinario dell'ufficio.
Codice civile, art. 2964
Il termine decadenziale previsto per i versamenti del condono non è sospendibile per effetto di trattative informali o di una cosiddetta sospensione di fatto.
Codice civile, art. 1188
Richiamato per qualificare l'agente della riscossione come soggetto incaricato dal creditore a ricevere il pagamento, senza che sussista un litisconsorzio necessario con l'Agenzia delle Entrate.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53
La mancata notificazione dell'appello all'agente della riscossione non determina, in una controversia relativa al titolo tributario e non a vizi propri della cartella, l'invalidità del giudizio, poiché il titolare del credito contestato è l'ente impositore.
Massime di principio
- Quando una definizione agevolata richiede il pagamento rateale integrale entro scadenze predeterminate, il pagamento della prima rata non è automaticamente sufficiente: occorre verificare la natura della sanatoria e il testo della norma applicabile.
- L'estensione legislativa delle procedure di riscossione non implica necessariamente una modifica dei requisiti sostanziali per perfezionare il condono.
- Trattative, accordi preliminari o proposte transattive con l'amministrazione non sospendono i termini decadenziali, salvo che una norma o un atto formalmente efficace disponga espressamente il contrario.
- Se il condono non si perfeziona per mancato o tardivo pagamento, l'amministrazione può procedere alla riscossione del debito originario, comprese le sanzioni eventualmente dovute.
- Per contestare una cartella fondata sul rapporto tributario, il ricorso va rivolto principalmente all'ente impositore; l'agente della riscossione è necessario soprattutto quando si contestano vizi propri della cartella o della procedura esecutiva.
- La presenza di un precedente giudicato deve essere provata nella sua effettiva definitività: una sentenza ancora impugnata non può impedire alla Corte di riesaminare la questione.
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