Cassazione Penale, Sentenza n. 29132/2022 del 22/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari che aveva autorizzato il detenuto, sottoposto al regime dell'art. 41-bis, ad effettuare il colloquio mensile con i familiari mediante videochiamata in presenza di impossibilità o gravi difficoltà a svolgerlo in presenza. Il Ministero deduceva: (1) errata interpretazione delle norme emergenziali (d.l. 19/5/2020 n.34 e successive) e della circolare 12/3/2020 n.80474, sostenendo che per i detenuti 41-bis fosse previsto solo il colloquio telefonico; (2) eccedenza di potere per l'indicazione, da parte del Tribunale, di far recare i familiari presso la stazione Carabinieri più vicina per l'attuazione della videochiamata, con ingerenza nelle attribuzioni del Comando dei Carabinieri.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Sul primo motivo la Corte ha confermato l'orientamento secondo cui le forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza sono ammissibili per garantire il diritto ai colloqui quando il colloquio in presenza sia impossibile o vi siano gravissime difficoltà; pertanto l'ordinanza del Tribunale, che limita la videoconferenza a tali ipotesi, è legittima. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che l'indicazione di avvalersi, per l'attuazione della videochiamata, della stazione Carabinieri più vicina non contrasti con il sistema normativo, atteso l'art. 56 c.p.p. che prevede lo svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria sotto la direzione dell'autorità giudiziaria. Infine la Corte ha precisato che il rigetto del ricorso non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali a carico del Ministero della Giustizia, richiamando precedente giurisprudenza.
Norme richiamate
Legge 26 luglio 1975 n. 354, art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b)
Garantisce al detenuto il diritto al colloquio con i familiari; il collegio ha interpretato che per i soggetti 41-bis il colloquio può essere garantito anche tramite forme audiovisive, purché la videoconferenza sia limitata a situazioni di impossibilità o gravissima difficoltà di colloquio in presenza.
Decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, art. 221 comma 10
Prevede, nel periodo dell'emergenza epidemiologica, la possibilità di sostituire i colloqui visivi con colloqui audiovisivi o telefonici; la Corte ha ritenuto applicabile tale facoltà nel senso che le modalità audiovisive possono essere utilizzate per garantire il diritto al colloquio quando il colloquio in presenza non sia possibile.
Circolare 12 marzo 2020 n. 80474
prevedeva per i detenuti sottoposti al regime 41-bis il solo colloquio telefonico
La circolare amministrativa ha indicato limitazioni operative, ma la Corte ha ritenuto che la valutazione concreta spetti all'Autorità giudiziaria di sorveglianza che può autorizzare misure audiovisive nei casi di impossibilità o gravi difficoltà, fermo restando il bilanciamento con esigenze di sicurezza.
Decreto-legge 8 marzo 2020 n. 11
Norma quadro delle misure emergenziali da cui sono derivate successive disposizioni e circolari; la sua attuazione è stata valutata alla luce della necessità di garantire i diritti fondamentali anche in emergenza.
Decreto-legge 14 gennaio 2021 (proroga misure emergenziali)
Ha prorogato il periodo emergenziale entro il quale trovano applicazione le disposizioni che consentono l'uso di colloqui audiovisivi o telefonici; la Corte ne tiene conto nella valutazione della legittimità delle misure adottate.
Codice di procedura penale, art. 56
Stabilisce che le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria; la Corte ha ritenuto compatibile con il sistema che il Tribunale indichi la stazione Carabinieri per l'attuazione delle modalità operative delle videochiamate.
Massime di principio
- Le videoconferenze/colloqui audiovisivi sono ammissibili per garantire il diritto ai colloqui familiari solo quando il colloquio in presenza sia impossibile o sussistano gravissime difficoltà; non si tratta di una regola generale ma di una misura eccezionale e limitata al caso concreto.
- Le disposizioni emergenziali (d.l. 34/2020 e connesse) consentono di sostituire temporaneamente i colloqui in presenza con modalità audiovisive o telefoniche, ma l'interpretazione applicativa richiede un bilanciamento fra tutela dei diritti del detenuto e esigenze di sicurezza detentiva.
- Le circolari amministrative possono introdurre limitazioni operative (es. previsione di colloquio telefonico per 41-bis) ma non esauriscono la valutazione giudiziale: il magistrato di sorveglianza ha il potere di valutare la situazione concreta e autorizzare misure diverse se necessarie per garantire il diritto al colloquio.
- L'indicazione di coinvolgere organi di polizia (es. stazione Carabinieri) per l'attuazione tecnica di videochiamate è compatibile con l'ordinamento, alla luce dell'art. 56 c.p.p., quando ciò avvenga sotto la direzione dell'autorità giudiziaria.
- Il rigetto di un ricorso proposto dall'Amministrazione della Giustizia non comporta automaticamente la condanna alle spese processuali a carico dell'Amministrazione stessa; la decisione sulle spese può seguire criteri di giurisprudenza consolidata.
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