Sentenza del 17/09/2020 n. 19360 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento relativo al 2006 per omissione di ritenute su presunta distribuzione ai soci di utili extracontabili: l'Ufficio aveva ritenuto che la differenza tra il minor prezzo indicato nei contratti preliminari e il prezzo maggiore nel contratto definitivo fosse stata sottratta dalle casse sociali e distribuita ai soci, generando utili imponibili e relative ritenute non operate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della s.r.l. relativo a 13 motivi. Ha ritenuto inammissibili o infondati i vari motivi per ragioni processuali (es.: questione della sospensione non sollevata in tempo, eccezioni nuove sollevate in cassazione, violazione del Decreto Legislativo n.546/1992 art.57 per questioni introdotte in appello) e di merito (es.: sufficiente motivazione dell'avviso per relationem, insussistenza di pregiudizio per carenze informative, valutazioni di fatto e di credibilità correttamente svolte dai giudici di merito). Ha confermato che non sussisteva litisconsorzio necessario con i soci e che la firma del capo area controllo non è un vizio rilevabile per la prima volta in cassazione; ha inoltre chiarito il significato moderno dell'espressione "impiegato della carriera direttiva". Condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
Norme richiamate
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
articolo 57, articolo 29, articolo 36
Art.57: le nuove domande o questioni introdotte tardivamente (in appello) possono essere inammissibili; art.29/36 impugnazioni e sospensioni richiedono tempestiva allegazione della pendenza di atti presupposti.
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
Art.7/12: obblighi informativi dell'amministrazione nelle verifiche; la Corte richiede che la violazione determini un concreto pregiudizio per la difesa per produrre effetti invalidanti, e che il contribuente specifichi tale pregiudizio.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
articolo 42, articolo 38 comma 3, articolo 39 comma 1 lettera d
Art.42: la sottoscrizione dell'atto da parte di un funzionario appartenente alla "carriera direttiva" è valida; la Corte interpreta l'espressione come corrispondente alla terza area nelle agenzie fiscali odierne; questioni sulla legittimazione della firma non possono essere sollevate per la prima volta in cassazione.
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
articolo 44 e articolo 109
Art.44: nozione di distribuzione di utili extracontabili quale fonte di reddito del socio; Art.109: principio di competenza e deducibilità dei costi rilevati in sede di accertamento, ma la Corte conferma che le contestazioni sui criteri di deduzione devono essere tempestivamente dedotte in giudizio.
Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
Regime sanzionatorio e cumulo delle sanzioni: la pronuncia di merito ha salvaguardato l'applicazione delle norme sul cumulo delle sanzioni ove pertinenti.
Codice di Procedura Civile
articoli 112, 111, 295, 274, 360
Art.295: condizione sospensiva quando esiste accertamento pregiudicante; la Corte osserva che la pendenza di atti pregiudicanti deve essere allegata tempestivamente; Art.360: limiti del sindacato di legittimità (vizi di diritto, motivi inammissibili, divieto di rilevare nullità non dedotte nei gradi di merito).
Massime di principio
- L'accertamento degli utili extracontabili a carico della società costituisce presupposto logico-giuridico per eventuali rettifiche imputate ai soci: la pendenza di un accertamento societario rilevante va allegata tempestivamente se si chiede la sospensione del giudizio relativo al socio.
- Questioni e prove nuove introdotte in appello possono essere dichiarate inammissibili ai sensi dell'art.57 D.Lgs. 546/1992; per difendere efficacemente è importante sollevare tutte le eccezioni e le proof fin dal primo grado.
- Le contestazioni meramente generiche sulla motivazione di un avviso di accertamento sono insufficienti: se l'amministrazione rinvia per relationem a documenti noti, il contribuente deve indicare con precisione i passaggi ritenuti carenti e dimostrare il pregiudizio.
- Vizi formali della procedura di verifica (mancata informativa iniziale o verbale di chiusura) non comportano automaticamente nullità dell'atto impositivo: è necessario dimostrare il concreto pregiudizio per la difesa o l'effetto invalidante previsto dalla legge.
- La legittimazione a sottoscrivere gli atti delle agenzie fiscali va valutata alla luce delle evoluzioni normative: l'espressione "impiegato della carriera direttiva" è stata interpretata come riconducibile alla terza area, rendendo in molti casi valida la sottoscrizione di delegati non dirigenti formali.
- Le valutazioni di fatto e di credibilità compiute dai giudici di merito (es. ragionevolezza di una modifica del prezzo) sono tipicamente insindacabili in cassazione salvo violazione di legge o manifesta illogicità; pertanto occorre fondare il ricorso su vizi giuridici chiari.
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