Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 32677/2024 del 16/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (erede)

La controversia

Un soggetto, quale unico erede del defunto, ha convenuto due parenti deducendo che il de cuius aveva trasferito loro rilevanti somme di denaro mediante la negoziazione di assegni tratti da un conto corrente cointestato e mediante il versamento di assegni circolari e lo svincolo di fondi di investimento. L'attore ha sostenuto che tali attribuzioni fossero donazioni nulle per difetto di forma e ha chiesto la restituzione delle somme. In appello, la corte territoriale ha rigettato la domanda ritenendo non provato lo spirito di liberalità, valorizzando la presunzione di contitolarità delle somme su un conto cointestato e qualificando le operazioni come gestorie, anche alla luce della coabitazione e di una delega ad operare. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti tre motivi: 1) violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 1298, comma 2, c.c., per avere la corte d'appello ignorato la non contestazione della circostanza che il conto fosse alimentato solo con denaro del de cuius e che gli assegni circolari fossero riferibili esclusivamente a lui; 2) falsa applicazione dell'art. 1703 c.c., nonché degli artt. 769 e 770 c.c., per avere la corte qualificato le operazioni come attività di mandato invece che come attribuzioni liberali; 3) violazione degli artt. 769, 770 e 809 c.c., per avere la corte sussunto la vicenda nella donazione indiretta, richiedendo l'animus donandi e ritenendo non necessaria la forma dell'atto pubblico. La Cassazione ha accolto tutti e tre i motivi, affermando che la non contestazione rendeva pacifica la titolarità esclusiva delle somme, che la ricostruzione in termini di mandato era incompatibile con le difese delle resistenti e con l'esito dell'accoglimento del primo motivo, e che la fattispecie, se qualificata come liberalità tramite trasferimenti bancari e assegni, non integra donazione indiretta ma donazione tipica ad esecuzione indiretta, soggetta alla forma dell'atto pubblico salvo modico valore. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio ad altra sezione della corte d'appello per nuovo esame e per la regolazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta e ha rinviato la causa ad altra sezione della stessa corte perché riesamini la domanda alla luce dei principi affermati, soprattutto in tema di non contestazione, qualificazione delle operazioni bancarie e corretta disciplina delle liberalità realizzate mediante strumenti di pagamento. Il rinvio è stato disposto anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    fatti non specificamente contestati

    Il giudice deve porre a fondamento della decisione anche i fatti non specificamente contestati; se la parte convenuta non contesta in modo analitico un'allegazione chiara e circostanziata, il fatto deve considerarsi pacifico e non bisognoso di prova.

  • art. 167 c.p.c.

    Il convenuto ha l'onere di prendere posizione in modo analitico sui fatti allegati dall'attore, se intende contestarne la veridicità.

  • art. 1298, comma 2, c.c.

    La presunzione di pari titolarità delle somme su conto cointestato può essere superata dalla prova del contrario o dalla non contestazione della diversa esclusiva provenienza delle somme; non opera automaticamente quando risulti pacifico che le somme erano di pertinenza di uno solo dei cointestatari.

  • art. 1703 c.c.

    La Corte esclude che la fattispecie possa essere ricondotta alla disciplina del mandato quando le difese della controparte sono incompatibili con la configurazione di un incarico gestorio.

  • art. 769 c.c.

    Viene richiamata per la qualificazione della liberalità come donazione; la Corte afferma che, se il trasferimento ha causa donativa, occorre distinguere tra donazione diretta e assetti negoziali solo apparentemente diversi.

  • art. 770 c.c.

    La norma è evocata per delimitare la figura della donazione indiretta; la Corte chiarisce che la vicenda esaminata non vi rientra.

  • art. 809 c.c.

    La disciplina delle liberalità diverse dalla donazione è ritenuta non applicabile alla fattispecie, che viene qualificata invece come donazione tipica ad esecuzione indiretta.

  • art. 782 c.c.

    Le donazioni tipiche richiedono la forma dell'atto pubblico, salvo che siano di modico valore; tale requisito non può essere eluso qualificando impropriamente l'operazione come donazione indiretta.

Massime di principio

  • Quando un fatto storico allegato in modo chiaro e specifico dall'attore non sia stato contestato in modo analitico dal convenuto, il fatto deve ritenersi pacifico ai sensi dell'art. 115 c.p.c. e non richiede prova ulteriore.
  • La presunzione di contitolarità delle somme depositate su conto cointestato è superabile sia con prova contraria, sia quando la diversa esclusiva provenienza delle somme risulti non contestata nel processo.
  • Se la difesa del convenuto è logicamente incompatibile con la negazione del fatto allegato, non può parlarsi di contestazione idonea a mantenere quel fatto nel thema probandum.
  • Il trasferimento di valori mediante strumenti bancari o titoli, quando sia espressione di una causa donativa, non va automaticamente ricondotto alla donazione indiretta: occorre verificare se si tratti di donazione tipica realizzata con esecuzione indiretta, soggetta alla forma dell'atto pubblico salvo modico valore.
  • La qualificazione giuridica dell'operazione patrimoniale non può essere effettuata prescindendo dalla struttura concreta del trasferimento e dalla disciplina formale applicabile; una errata sussunzione può condurre a un erroneo esonero dagli oneri di forma della donazione.

Come è indicizzato

MaterieProvePossessoMandato
RamiProcesso civileDiritti realiContratti
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.