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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46805/2023 del 21/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Catania che, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 310 c.p.p., aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere per il reato previsto dall'art. 385 c.p., riformando la decisione del G.I.P. di Caltagirone che aveva rigettato la richiesta del P.M. rilevando l'esistenza di identica misura già gravante sull'indagato nel procedimento principale. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) mancata "autonoma valutazione" da parte del Tribunale (vulnus motivazionale), perché il collegio si sarebbe limitato a rinviare alle richieste contenute nell'atto di appello; 2) violazione degli artt. 125, 292 lett. c), 275 comma 3 e 285 c.p.p., sostenendo che, per le sue condizioni psichiche (disturbo borderline), si sarebbe dovuta adottare una misura meno afflittiva e non la custodia in carcere.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, chiarendo che il requisito di "autonoma valutazione" (art. 292 lett. c) si riferisce al giudice che emette il provvedimento cautelare e non costituisce specifico obbligo motivazionale diverso per il Tribunale in funzione di giudice del riesame; inoltre l'accoglimento dell'appello del P.M. è un esito legittimo della decisione di riesame. Il secondo motivo è stato considerato improponibile in sede di legittimità perché attiene a valutazioni di fatto e di merito (sindacabili soltanto ai sensi dell'art. 299 c.p.p.). La Corte ha altresì affermato che la presenza già in atto di custodia in altro procedimento non esclude di per sé l'applicabilità di una nuova misura cautelare, essendo autonome le vicende cautelari; ha richiamato precedenti giurisprudenziali in tal senso. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'appello del Pubblico Ministero avverso provvedimenti del giudice delle indagini preliminari; il Tribunale, investito di tale appello, può riformare l'ordinanza impugnata e l'accoglimento dell'appello configura un esito legittimo del riesame.

  • art. 385 cod. pen.

    Articolo indicante il reato per cui è indagato il ricorrente; la misura cautelare è stata adottata in relazione a tale ipotesi di reato.

  • art. 292 lett. c) cod. proc. pen.

    Il requisito dell'"autonoma valutazione" previsto dalla legge si riferisce espressamente al complesso degli apprezzamenti che deve compiere il giudice della cautela nella fase di emissione del provvedimento restrittivo (art. 279 c.p.p.), non costituendo un diverso obbligo motivazionale specifico per il Tribunale in funzione di giudice del riesame.

  • art. 275 comma 3 cod. proc. pen.

    Richiama la ragione di cautela; la Corte ha interpretato che l'esistenza di una detenzione già in atto per altra causa non preclude automaticamente la configurabilità delle esigenze cautelari richieste da tale disposizione.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla difesa (sulla disamina delle misure), ma la Corte non ha ritenuto decisiva la doglianza alla luce della specifica situazione fattuale e del carattere di merito delle censure.

  • art. 285 cod. proc. pen.

    Norma richiamata tra quelle censurate; la Corte non ha ritenuto che dalla sua applicazione derivi l'inammissibilità del provvedimento impugnato nelle modalità prospettate dal ricorrente.

  • art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamata dalla Corte in tema di sindacabilità delle valutazioni di motivazione nelle decisioni del Tribunale in sede di legittimità: i vizi di motivazione sono sindacabili in cassazione nei limiti previsti da questa disposizione.

  • art. 299 cod. proc. pen.

    La Corte ha osservato che le censure che attengono a valutazioni di fatto e di merito sono improponibili in sede di legittimità e, ove rilevanti, sarebbero sindacabili soltanto con i mezzi e nei termini previsti da questa norma.

  • art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen.

    Norma regolamentare richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla pronuncia.

Massime di principio

  • Il Tribunale, in funzione di giudice del riesame sull'appello del Pubblico Ministero (art. 310 c.p.p.), può legittimamente accogliere l'appello e riformare l'ordinanza del G.I.P.; l'accoglimento non configura di per sé un vizio motivazionale.
  • Il requisito di "autonoma valutazione" (art. 292 lett. c) riguarda primariamente il giudice che emette la misura cautelare e non comporta un diverso standard motivazionale per il Tribunale in sede di riesame.
  • Le questioni attinenti a fatti o a valutazioni di merito (es. gravità delle esigenze cautelari alla luce della vulnerabilità psichica del soggetto) sono in genere improponibili in sede di legittimità e devono essere sollevate nei rimedi e nei termini previsti dalle norme processuali (art. 299 c.p.p.).
  • La detenzione già in atto per altra causa non costituisce di per sé un ostacolo giuridico all'applicazione di una nuova misura cautelare in altro procedimento: le vicende cautelari sono autonome e la valutazione delle esigenze cautelari resta possibile anche se il soggetto è già detenuto.
  • La presenza di condizioni di vulnerabilità psichica non esclude automaticamente misure cautelari afflittive; tali condizioni devono essere specificamente motivate e valutate nel contesto concreto, ma non garantiscono di per sé il rifiuto della custodia in carcere.
  • Gli assunti di carenza motivazionale del Tribunale vanno formulati con precisione e in termini compatibili con gli strumenti di impugnazione: censure generiche o di fatto rischiano l'inammissibilità in cassazione.

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