Sentenza del 12/12/2016 n. 9377 - Comm. Trib. Prov. Milano
Intimazione di pagamento - Impugnazione - Solo per vizi propri.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione di un'intimazione di pagamento, atto con cui l'agente della riscossione sollecita il pagamento degli importi iscritti a ruolo e preannuncia l'avvio della riscossione coattiva. L'intimazione, obbligatoria quando sia trascorso almeno un anno dalla notifica della cartella senza atti esecutivi, può essere contestata soltanto per vizi propri: ad esempio, l'omessa notifica della cartella prodromica oppure l'inesistenza o l'estinzione del debito tributario intimato.
La decisione
Il principio affermato è che l'intimazione di pagamento non può essere utilizzata per contestare nuovamente il merito della pretesa tributaria già contenuta nella cartella, salvo che il contribuente deduca specifici vizi propri dell'intimazione o dimostri che la cartella non gli sia stata validamente notificata, oppure che il debito si sia estinto o non esista più. L'intimazione è qualificata come atto di sollecito e preavviso della riscossione coattiva.
Massime di principio
- L'intimazione di pagamento è normalmente impugnabile soltanto per vizi propri e non consente di rimettere in discussione il merito della cartella divenuta definitiva.
- Il contribuente può contestare l'intimazione deducendo la mancata o invalida notifica della cartella prodromica, perché in tal caso l'intimazione può rappresentare il primo atto concretamente conosciuto.
- È possibile far valere anche l'inesistenza o l'estinzione del debito, ad esempio per pagamento già effettuato o per altra causa estintiva dell'obbligazione.
- L'intimazione è richiesta, in linea generale, quando sia trascorso almeno un anno dalla notifica della cartella senza che siano stati compiuti atti di esecuzione forzata.
- La semplice contestazione generica dell'importo o della pretesa tributaria, senza indicare un vizio dell'intimazione o della notifica degli atti precedenti, è normalmente insufficiente.
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