Sentenza del 26/02/2019 n. 389 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IVA - rimborso - diniego per abuso del diritto - obbligo a contraddittorio preventivo - sussiste - omessa celebrazione - nullità dell'atto - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl diniego di rimborso è stato dichiarato nullo. Quando l'Amministrazione intende contestare un abuso del diritto, deve previamente instaurare un contraddittorio procedimentale con il contribuente e verificare le eventuali ragioni economiche sottostanti alle operazioni. L'omessa attivazione del contraddittorio determina la nullità irrimediabile dell'atto.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'ufficio aveva disconosciuto il diritto al rimborso IVA ritenendo abusiva la costituzione di una società commerciale, utilizzata dal contribuente per acquistare e ristrutturare lo studio destinato alla propria attività professionale e per beneficiare di un regime IVA più favorevole. Il ricorrente contestava il diniego perché adottato senza un previo contraddittorio, che avrebbe consentito di illustrare le valide ragioni economiche delle operazioni effettuate.
Norme richiamate
Principio del contraddittorio procedimentale in materia tributaria
Prima di negare un rimborso IVA sulla base dell'abuso del diritto, l'Amministrazione deve consentire al contribuente di partecipare al procedimento e di fornire spiegazioni, incluse le ragioni economiche delle operazioni.
Principio del divieto di abuso del diritto
La contestazione di abuso del diritto non può fondarsi soltanto sulla presenza di un vantaggio fiscale: l'ufficio deve valutare anche l'eventuale esistenza di valide ragioni economiche e farlo nel rispetto del contraddittorio.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione finanziaria contesta un abuso del diritto per negare un rimborso o un beneficio fiscale, deve instaurare preventivamente un contraddittorio con il contribuente.
- Il contribuente deve avere la possibilità di dimostrare che le operazioni, pur producendo un vantaggio fiscale, rispondono anche a concrete e valide ragioni economiche.
- L'omessa attivazione del contraddittorio preventivo, nei casi in cui la contestazione si fondi sull'abuso del diritto, può comportare la nullità dell'atto impositivo o di diniego.
- La sola convenienza fiscale non è necessariamente sufficiente a dimostrare l'abuso: occorre esaminare complessivamente la sostanza economica e le finalità delle operazioni.
- La costituzione di una società o l'adozione di una determinata struttura giuridica non è automaticamente abusiva; la valutazione deve considerare le circostanze concrete e le ragioni organizzative ed economiche del contribuente.
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