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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30574/2022 del 18/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il Tribunale di Milano aveva rigettato la domanda di protezione internazionale proposta da un cittadino nigeriano, articolata in via principale per il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine per la protezione sussidiaria e, in ulteriore subordine, per il permesso di soggiorno per motivi umanitari. Contro il decreto il soccombente proponeva ricorso per cassazione con due motivi. Tuttavia, la Corte non entra nel merito delle censure perché rileva un vizio della procura speciale apposta in calce al ricorso: la procura indicava gli estremi del decreto impugnato e la data di rilascio, ma non conteneva un'espressa certificazione, da parte del difensore, della posteriorità della data di conferimento rispetto alla comunicazione del provvedimento, come richiesto dall'interpretazione dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008 fornita dalle Sezioni Unite. Dopo la rimessione della questione alla Corte costituzionale e la declaratoria di infondatezza, la Corte di cassazione applica il principio di diritto delle Sezioni Unite e dichiara il ricorso inammissibile per mancata certificazione della data della procura speciale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che la procura speciale, redatta in calce al ricorso, non fosse conforme al requisito di specialità previsto per i ricorsi avverso i decreti emessi nei procedimenti disciplinati dall'art. 35-bis d.lgs. 25/2008, perché il difensore aveva attestato soltanto l'autenticità della sottoscrizione del conferente, senza certificare espressamente che la data del mandato fosse successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato. Non è stata pronunciata condanna alle spese, poiché il Ministero intimato non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008

    "elemento di specialità"; richiesta della "posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato"; previsione di una speciale ipotesi di "inammissibilità del ricorso"

    Per il ricorso per cassazione avverso i decreti resi nei procedimenti in materia di protezione internazionale, la procura speciale deve indicare in modo esplicito la data successiva alla comunicazione del provvedimento e il difensore deve certificarla, oltre ad autenticare la firma del conferente.

  • art. 83 c.p.c.

    Richiamato come disciplina ordinaria del rilascio della procura speciale, rispetto alla quale l'art. 35-bis, comma 13, prevede un requisito aggiuntivo di specialità.

  • art. 365 c.p.c.

    Richiamato come disciplina ordinaria della procura nel ricorso per cassazione, integrata dal requisito speciale previsto per la protezione internazionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per determinare la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • art. 35-bis d.lgs. n. 25 del 2008

    Norma di riferimento del procedimento in materia di protezione internazionale e della speciale disciplina della procura per il ricorso per cassazione.

  • artt. 3, 10, 24, 111 e 117, primo comma, Cost.

    Richiamati nel precedente incidente di legittimità costituzionale sulla norma processuale relativa alla procura speciale.

  • artt. 28 e 46, paragrafo 11, direttiva 2013/32/UE

    Richiamati come parametri eurounitari della questione di legittimità costituzionale evocata.

  • artt. 46, 18 e 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamati come parametri eurounitari della questione di legittimità costituzionale evocata.

  • artt. 6, 13 e 14 CEDU

    Richiamati come parametri convenzionali della questione di legittimità costituzionale evocata.

  • Cass. S.U., n. 15177 del 2021

    La Corte applica l'interpretazione delle Sezioni Unite secondo cui la procura speciale ex art. 35-bis, comma 13, deve contenere l'esplicita indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e la certificazione del difensore.

  • Corte cost., sent. n. 13 del 2022

    Ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35-bis, comma 13, nella parte interpretata dalle Sezioni Unite.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso i decreti in materia di protezione internazionale, la procura speciale rilasciata in calce o a margine del ricorso deve rispettare un requisito formale ulteriore rispetto alla procura ordinaria: deve risultare espressamente che il mandato è stato conferito dopo la comunicazione del provvedimento impugnato.
  • Non è sufficiente l'autenticazione della sottoscrizione del ricorrente: il difensore deve certificare anche la data del rilascio della procura, in modo da rendere verificabile la posteriorità rispetto alla comunicazione del decreto.
  • La mancanza della certificazione della data della procura speciale determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione nei procedimenti disciplinati dall'art. 35-bis d.lgs. 25/2008.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la parte intimata non svolge difese, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, fermo l'obbligo del contributo unificato aggiuntivo ove previsto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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