Sentenza n. 2177/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza volta all'adozione di un bando o all'attivazione della procedura di assunzione mediante collocamento mirato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione regionale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, già ammesso alla graduatoria di un concorso regionale per dirigenti tecnici antropologi successivamente revocato, ha chiesto l'attivazione di una procedura di assunzione mediante collocamento mirato ai sensi della legge n. 68/1999, richiamando una precedente sentenza del CGARS che aveva riconosciuto la possibilità di assunzione alla luce della normativa sul diritto al lavoro delle persone con disabilità. Dopo una segnalazione del Comitato per il Sostegno dei Disabili e una nota del Capo di Gabinetto dell'Assessorato, che sollecitava il Dirigente generale a fornire un riscontro, l'amministrazione è rimasta asseritamente inerte. Il ricorrente ha quindi proposto azione avverso il silenzio, deducendo la violazione dell'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso ai sensi dell'art. 2 della l.r. n. 7/2019, corrispondente all'art. 2 della l. n. 241/1990, e chiedendo l'ordine di provvedere entro un termine perentorio, con nomina di un commissario ad acta. L'amministrazione ha eccepito la tardività e l'assenza di un obbligo di provvedere, sostenendo che la richiesta mirasse all'adozione di un bando o di atti organizzativi generali rispetto ai quali il ricorrente non avrebbe avuto una posizione qualificata. Ha inoltre dedotto l'inesistenza di un autonomo procedimento presso il Dipartimento, l'incompetenza dell'Assessorato in materia di reclutamento e l'avvenuta formazione di riscontri espressi mediante successive note amministrative. Il TAR ha rilevato d'ufficio il possibile difetto di giurisdizione, osservando che la pretesa sostanziale riguarda il collocamento obbligatorio e il conseguente diritto all'assunzione della persona con disabilità.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo assorbite tutte le ulteriori questioni di rito e di merito, inclusa la tardività e l'asserita insussistenza del silenzio-inadempimento. Il giudizio sul silenzio presuppone infatti la titolarità di una posizione di interesse legittimo correlata al mancato esercizio di un potere amministrativo; la giurisdizione sul rito del silenzio segue quella relativa al rapporto sostanziale sottostante. Nel caso concreto, la domanda concerneva l'adozione di una procedura di collocamento obbligatorio mirato fondata sullo status di persona con disabilità. Secondo il Collegio, in materia di collocamento obbligatorio ai sensi della legge n. 68/1999 non viene in rilievo una discrezionalità amministrativa, ma un'attività riconducibile ad accertamenti e valutazioni tecniche, con conseguente configurazione di una posizione di diritto soggettivo sia quanto all'iscrizione negli elenchi sia quanto al conseguente diritto all'assunzione obbligatoria. La procedura di assunzione degli iscritti nelle liste di collocamento non è assimilabile a una procedura concorsuale, consistendo sostanzialmente nell'assunzione diretta degli iscritti secondo la graduatoria e il numero dei posti richiesti. La controversia è pertanto devoluta al giudice ordinario ai sensi dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001. Il ricorrente è stato dichiarato onerato della possibilità di riproporre la domanda davanti al giudice ordinario nel termine previsto dall'art. 11, comma 2, c.p.a., salve eventuali preclusioni e decadenze. Le spese sono state compensate in ragione della natura processuale della pronuncia e del rilievo officioso della questione di giurisdizione.
Norme richiamate
art. 117, comma 2, c.p.a.
Disciplina il giudizio avverso il silenzio dell'amministrazione.
art. 2 l.r. Sicilia n. 7/2019
È richiamato quale fondamento dell'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
art. 2 l. n. 241/1990
Indicato quale disposizione corrispondente alla disciplina regionale sull'obbligo di conclusione del procedimento.
l. n. 68/1999
Disciplina il diritto al lavoro delle persone con disabilità e il collocamento mirato; le relative pretese sono state qualificate come diritti soggettivi devoluti al giudice ordinario.
art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001
Attribuisce al giudice ordinario le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle concernenti l'assunzione mediante collocamento obbligatorio.
art. 11, comma 2, c.p.a.
Consente, in caso di declinatoria della giurisdizione, la riproposizione del giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione nel termine previsto dalla disposizione.
Massime di principio
- Il rito avverso il silenzio dell'amministrazione è ammissibile soltanto quando l'inerzia riguardi il mancato esercizio di un potere amministrativo e il ricorrente sia titolare di una posizione di interesse legittimo; la giurisdizione sul silenzio presuppone quella relativa al rapporto sostanziale sottostante.
- Le controversie in materia di collocamento obbligatorio e di assunzione mediante collocamento mirato ai sensi della legge n. 68/1999 appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché riguardano diritti soggettivi e non l'esercizio di discrezionalità amministrativa.
- L'assunzione degli iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio non è assimilabile a una procedura concorsuale quando consiste nell'assunzione diretta degli aventi diritto secondo le graduatorie e i posti richiesti dall'amministrazione.
- Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione su una controversia relativa al collocamento obbligatorio, la domanda può essere riproposta davanti al giudice ordinario nei termini previsti dall'art. 11, comma 2, c.p.a., restando ferme le eventuali preclusioni e decadenze.
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