Cassazione Civile, Ordinanza n. 39858/2021 del 14/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino originario del Mali ha impugnato davanti alla Corte di cassazione il decreto con cui il Tribunale di Venezia aveva respinto la sua opposizione avverso il diniego della Commissione territoriale sul riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria. Il ricorso era affidato a un unico motivo, oltre a un'istanza di rimessione in termini. La Corte, però, ha esaminato preliminarmente la tempestività dell'impugnazione e la validità della procura speciale: ha rilevato che il ricorso per cassazione era stato notificato oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto, previsto per i giudizi instaurati in primo grado dopo il 17 agosto 2017 dall'art. 35 bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008. Ha inoltre ritenuto inammissibile l'istanza di rimessione in termini, sia perché proposta mediante una procura non speciale e generica, non specificamente riferita al provvedimento impugnato, sia perché comunque fondata su un errore del difensore nel ritenere necessario l'appello anziché il ricorso per cassazione, circostanza non idonea a integrare una causa non imputabile assoluta ai sensi dell'art. 153 c.p.c. La parte intimata non ha svolto difese.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto assorbente la tardività dell'impugnazione rispetto al termine legale di trenta giorni dalla comunicazione del decreto del Tribunale. Ha poi aggiunto che anche l'istanza di rimessione in termini era inammissibile e, comunque, non fondata, perché la procura speciale era generica e la decadenza non derivava da un evento assoluto non imputabile ma da un errore difensivo. Non è stata regolata alcuna spesa per la mancata attività difensiva del Ministero. È stato inoltre dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008
termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto del Tribunale
nel rito relativo alla protezione internazionale, per i giudizi instaurati in primo grado dopo il 17 agosto 2017 il ricorso per cassazione deve essere proposto entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto impugnato; la proposizione oltre tale termine comporta inammissibilità.
art. 365 c.p.c.
la procura per il ricorso per cassazione deve essere speciale e specificamente riferita all'impugnazione proposta; una procura generica su foglio separato non soddisfa il requisito di specialità.
art. 83 c.p.c., comma 2
la procura apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso è valida solo se contiene un riferimento specifico e non generico all'impugnazione in cassazione.
art. 153 c.p.c.
la rimessione in termini presuppone una causa non imputabile con carattere di assolutezza, non una mera difficoltà o impossibilità relativa; non è concessa quando la decadenza derivi da errore difensivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nei giudizi in materia di protezione internazionale soggetti al regime introdotto dall'art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008, il ricorso per cassazione va proposto nel termine breve di trenta giorni dalla comunicazione del decreto del tribunale; il superamento di tale termine determina inammissibilità.
- La procura speciale per il ricorso per cassazione deve contenere un riferimento specifico all'impugnazione proposta e al provvedimento da impugnare; formule generiche o una procura non chiaramente calibrata sul ricorso non sono sufficienti.
- La rimessione in termini è eccezionale e richiede la prova di una causa esterna, assoluta e non imputabile che abbia determinato la decadenza; l'errore del difensore nella scelta del mezzo di impugnazione non integra di regola tale presupposto.
- L'istanza di rimessione in termini, per poter essere esaminata, deve essere sorretta da allegazioni puntuali e non generiche, con specifica dimostrazione della causa impeditiva e del nesso causale con la decadenza.
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