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Sentenza

Sentenza n. 1992/2026 - Milano, Sezione 2

per l'esatta e integrale esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 1465/2024.

Giustizia amministrativa202504658

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro, con particolare riferimento a interessi e rivalutazione monetaria dovuti sulla carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero a corrisponderle euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data in cui era sorto il diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda di astreinte ex art. 114 c.p.a. e ha riconosciuto che il Ministero aveva accreditato l’importo principale di euro 1.000,00. Ha tuttavia dedotto la persistente mancata corresponsione degli accessori del credito e ha chiesto l’ordine di integrale conformazione al giudicato, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha dichiarato cessata in parte la materia del contendere limitatamente alla somma principale relativa alla carta del docente, già accreditata dal Ministero, e ha dichiarato l’inottemperanza per la parte relativa agli interessi, alla rivalutazione monetaria e agli ulteriori accessori dovuti in base al titolo giudiziale. Ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, pagando le somme ancora dovute, previa verifica dell’esatta misura e decorrenza del capitale residuo e degli interessi secondo il titolo, la legge e gli artt. 1282 e seguenti c.c.; i conteggi prodotti dalla creditrice non sono stati ritenuti vincolanti per l’Amministrazione. L’ordine comprende anche gli ulteriori accessori maturati, gli eventuali oneri di registrazione, esame, copia e notificazione aventi titolo nella sentenza, nonché gli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza. Il Collegio ha ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, necessario per procedere al recupero coattivo nei confronti delle amministrazioni statali. Per l’eventuale perdurante inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, da attivarsi su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato, con incarico da eseguire entro sessanta giorni e senza compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00 per compensi, oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione a favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La ricorrente ha rinunciato alla domanda di astreinte, sicché il Collegio non ha adottato una misura coercitiva pecuniaria.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è stato ritenuto esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 34, ultimo comma, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è stata dichiarata limitatamente alla parte del giudicato già soddisfatta mediante il pagamento del capitale.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Le amministrazioni statali dispongono di un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire i provvedimenti giudiziali di pagamento prima dell’avvio del recupero coattivo; nel caso concreto il termine era decorso.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    La sentenza del giudice del lavoro, oggetto di ottemperanza, aveva previsto interessi legali e rivalutazione monetaria entro i limiti stabiliti da tale disposizione.

  • artt. 1282 e seguenti c.c.

    La quantificazione degli interessi e degli accessori deve essere verificata dall’Amministrazione sulla base del titolo giudiziale, della decorrenza effettiva e dei parametri legali applicabili; i conteggi del creditore non sono vincolanti.

  • art. 93 c.p.c.

    Le spese sono state distratte a favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Costituiscono il fondamento processuale della regolazione e della distrazione delle spese di giudizio.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza può essere utilizzato per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l’amministrazione non abbia adempiuto integralmente agli obblighi pecuniari stabiliti dal titolo.
  • Quando l’amministrazione abbia pagato soltanto il capitale oggetto della condanna, il giudizio di ottemperanza può proseguire per la parte residua relativa a interessi, rivalutazione monetaria e ulteriori accessori, mentre per la parte già soddisfatta deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • Il giudizio di ottemperanza ha funzione esecutiva e non costitutiva: la misura del credito deriva dal titolo giudiziale, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali, sicché i conteggi unilateralmente prodotti dal creditore non vincolano l’amministrazione, che deve verificarne misura e decorrenza.
  • Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni statali, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere incaricato di determinare definitivamente l’importo dovuto e di adottare gli atti contabili e finanziari necessari all’esecuzione del giudicato, anche avvalendosi della struttura amministrativa competente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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