Ordinanza del 16/02/2016 n. 218 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
MISURE CAUTELARI - Periculum in mora - Non sussiste - Rateazione del pagamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento afferma che non sussiste il periculum in mora quando la pretesa riguarda una somma di denaro, bene fungibile, già oggetto di rateazione. Non può presumersi l’incapacità dello Stato di restituire quanto eventualmente versato dal contribuente qualora il ricorso per Cassazione venga accolto.
Esclusione del periculum in mora in presenza di pagamento rateizzato di una somma di denaro
Esclusione del periculum in mora per pagamento rateizzato
Il documento riguarda la valutazione del requisito del periculum in mora nell’ambito di una richiesta cautelare connessa al pagamento di somme dovute. La conclusione è che il pericolo di un danno grave e irreparabile non sussiste quando l’obbligazione ha ad oggetto denaro e il pagamento è già stato rateizzato.
Natura della somma dovuta
La somma di denaro è qualificata come bene fungibile. Di conseguenza, il suo versamento non determina, di per sé, una perdita irreversibile per il contribuente, poiché l’importo può essere restituito mediante una successiva corresponsione monetaria, ove la pretesa risulti infondata.
Rilevanza della rateazione
La rateazione del pagamento costituisce un ulteriore elemento incompatibile con la sussistenza del periculum in mora. La dilazione riduce infatti l’impatto immediato dell’esborso e non evidenzia un pregiudizio tale da giustificare l’adozione di una misura cautelare.
Restituzione da parte dello Stato
Non è possibile fondare il pericolo cautelare sull’ipotizzata impossibilità patrimoniale dello Stato di restituire le somme eventualmente versate. In caso di accoglimento del ricorso per Cassazione, non può presumersi che l’amministrazione statale sia incapace di rimborsare al contribuente gli importi riscossi.
Principio applicato
La mera richiesta o esecuzione del pagamento di una somma di denaro, soprattutto quando il pagamento è stato rateizzato, non integra il periculum in mora. Per giustificare la tutela cautelare sarebbe necessario un pregiudizio concreto e irreparabile, che nel documento viene escluso sia per la fungibilità del denaro sia per la possibilità di restituzione da parte dello Stato.
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