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Ordinanza

Ordinanza del 16/02/2016 n. 216 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

MISURE CAUTELARI - Periculum in mora - Danno grave - Danno irreparabile - Non sussiste - Rateazione del pagamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce che il periculum in mora, necessario per una misura cautelare, richiede un danno grave e irreparabile. Il danno grave deve eccedere il pregiudizio normalmente derivante dall’esecuzione della sentenza e va valutato considerando anche la possibilità di rateizzare il pagamento. Il danno irreparabile riguarda la distruzione o alterazione permanente di un bene non fungibile. Non ricorre tale requisito quando viene richiesto il pagamento di una somma di denaro, poiché lo Stato può restituirla in caso di accoglimento del ricorso per Cassazione.

Insussistenza del periculum in mora per la richiesta di pagamento rateizzabile

Periculum in mora e misure cautelari

Il documento esamina i presupposti del periculum in mora ai fini della concessione di una misura cautelare. Tale requisito ricorre solo quando il contribuente dimostri il rischio concreto di subire un danno contemporaneamente grave e irreparabile in conseguenza dell’esecuzione della sentenza.

Nozione di danno grave

Il danno grave consiste in un pregiudizio che eccede quello normalmente subito dal debitore per effetto dell’esecuzione di una pronuncia giudiziaria. La valutazione non può quindi fondarsi sul solo fatto che il contribuente sia tenuto a pagare, ma deve riguardare conseguenze ulteriori e di particolare rilevanza.

Nel valutare la gravità del pregiudizio occorre considerare anche la possibilità per il contribuente di richiedere la rateizzazione del pagamento. La disponibilità di tale strumento può escludere o ridimensionare l’effettiva gravità del danno prospettato.

Nozione di danno irreparabile

Il danno irreparabile è individuato nel pregiudizio derivante dalla distruzione o dall’alterazione permanente di una cosa non fungibile. Si tratta, pertanto, di una situazione in cui l’esecuzione produce effetti non suscettibili di integrale eliminazione o compensazione successiva.

Pagamento di somme di denaro

Il documento esclude la sussistenza del periculum in mora quando l’esecuzione riguarda il pagamento di una somma di denaro. Il denaro è qualificato come bene fungibile e la sua riscossione non determina, di per sé, un danno irreparabile.

La ragione risiede nella possibilità per lo Stato di restituire la somma riscossa qualora il ricorso per Cassazione venga accolto. La successiva restituzione consente quindi di eliminare gli effetti economici dell’esecuzione, impedendo di qualificare il pregiudizio come irreparabile.

Conseguenza applicativa

La richiesta di pagamento di una somma di denaro, anche quando il contribuente deduca un pregiudizio economico, non è sufficiente a integrare il periculum in mora. In assenza di elementi ulteriori idonei a dimostrare un danno grave eccedente quello ordinario e non reversibile, la misura cautelare non risulta giustificata.

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