Cassazione Civile, Ordinanza n. 07691/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello che aveva accolto l'opposizione della società committente avverso un decreto ingiuntivo per contributi e sanzioni dovuti in via solidale, ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003, per prestazioni rese nell'ambito di un appalto affidato a una cooperativa. La Corte d'appello aveva ritenuto maturata la decadenza biennale di cui all'art. 29, comma 2, perché l'avviso di addebito era stato notificato oltre due anni dopo la cessazione dell'appalto. Con il primo motivo l'ente ha denunciato violazione dell'art. 29, comma 2, sostenendo che la decadenza biennale riguarderebbe solo l'azione del lavoratore e non anche la pretesa contributiva dell'INPS, soggetta al solo termine di prescrizione quinquennale. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione della medesima norma e degli artt. 2964, 2966 e 2967 c.c., assumendo che la decadenza sarebbe comunque interrompibile anche da un atto stragiudiziale, quale il verbale ispettivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso, ritenendo consolidato l'orientamento secondo cui il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, nel testo applicabile ratione temporis, si riferisce soltanto al lavoratore e non anche all'INPS, la cui azione per il recupero dei contributi resta assoggettata al solo termine di prescrizione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, per il riesame della controversia alla luce di tale principio.
Norme richiamate
art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003
testo antecedente alle modifiche apportate dal d.l. n. 5/2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 35/2012
il termine biennale di decadenza opera solo nei confronti del lavoratore e non anche dell'INPS, che resta soggetto alla sola prescrizione del credito contributivo
art. 2964 c.c.
richiamato dall'INPS in relazione alla disciplina della decadenza
art. 2966 c.c.
richiamato dall'INPS in relazione alla disciplina della decadenza
art. 2967 c.c.
richiamato dall'INPS in relazione alla disciplina della decadenza
Massime di principio
- Nel regime dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, anteriormente alle modifiche del 2012, la decadenza biennale riguarda l'azione del lavoratore per conseguire il trattamento dovuto e non estende i suoi effetti alla distinta azione contributiva dell'ente previdenziale.
- L'obbligazione contributiva ha natura autonoma rispetto all'obbligazione retributiva: è indisponibile, fa capo all'ente previdenziale e si commisura alla retribuzione dovuta secondo la contrattazione collettiva, sicché non è coerente subordinare il recupero dei contributi a un termine decadenziale previsto per la pretesa del lavoratore.
- Quando il credito dell'ente previdenziale non è soggetto a decadenza, il relativo recupero resta regolato dal termine di prescrizione; la scadenza del biennio non impedisce di per sé l'azione contributiva dell'INPS.
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